Dal 1° gennaio 2027 cambia il sistema di riscossione dei tributi regionali: anche le Regioni potranno avvalersi dell’accertamento esecutivo, superando il tradizionale ricorso ai ruoli e alle ingiunzioni di pagamento.
La novità è introdotta dall’art. 8 del D.Lgs. n.147/2026, recante disposizioni attuative della riforma dei tributi regionali e locali, e si inserisce, dunque, nel processo di armonizzazione dei sistemi di riscossione avviato con il D.L. n.78/2010. Dopo oltre 15 anni dall’introduzione dell’accertamento esecutivo per i tributi erariali e dopo l’estensione dello stesso agli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche le Regioni si allineano, dunque, al modello già adottato dallo Stato e dagli enti locali.
La differenza rispetto al passato è rilevante soprattutto sul piano pratico: l’atto di accertamento non si limiterà più a quantificare la pretesa tributaria, ma assumerà, decorso il termine per il pagamento e per l’eventuale impugnazione, anche efficacia esecutiva, consentendo di procedere alla riscossione senza la preventiva formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Per comprendere la portata della riforma è necessario, tuttavia, fare un passo indietro. Con la legge di Bilancio n.160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i Comuni e le Province hanno superato il previgente sistema dei ruoli e delle ingiunzioni per la riscossione dei propri tributi, introducendo l’accertamento esecutivo per TARI, IMU e altre entrate tributarie e patrimoniali.
Si è delineato, pertanto, sino ad oggi, un doppio binario: da un lato, lo Stato e gli Enti locali, che fondano la propria potestà esattiva sull’accertamento esecutivo; dall’altro, le Regioni, ultime a conservare il vecchio sistema imperniato sui ruoli e sulle ingiunzioni di pagamento.
Dal 2027, anche questo doppio binario è destinato a ridursi, almeno con riferimento ai tributi regionali interessati dalla riforma.
Cosa cambia per i contribuenti
In cosa si traduce, sotto il profilo pratico, tale riforma per i contribuenti? In una duplice conseguenza: riduzione dei tempi e aggravio degli oneri di riscossione.
- Riduzione dei tempi della riscossione: l’accertamento esecutivo concentra in sé la funzione accertativa e quella di titolo esecutivo. Decorso il termine per la proposizione del ricorso, pari a 60 giorni dalla notificazione dell’atto, quest’ultimo acquista automaticamente efficacia esecutiva. La Regione o il concessionario potranno, pertanto, procedere direttamente alla fase esecutiva, senza la necessità di formare il ruolo e notificare la cartella di pagamento.
- Aggravio degli oneri di riscossione: questi ultimi matureranno con l’avvio della fase esecutiva, determinando un sensibile incremento dell’importo originariamente dovuto. Il contribuente che non provveda al pagamento entro i termini si troverà, dunque, a sostenere, oltre all’importo del tributo, anche gli ulteriori oneri connessi alla riscossione, oltre a spese di notifica e interessi di mora.
Le tutele previste per i contribuenti
La normativa, tuttavia, introduce alcuni temperamenti, con l’obiettivo di mitigare gli effetti della disciplina e alleggerire, per quanto possibile, la posizione dei contribuenti.
A tal fine, è prevista, ad esempio, una maggiore tutela per debiti di importo non superiore a 10.000 euro. In tali casi, la procedura esecutiva non potrà essere avviata automaticamente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto (si vedano sentenze su pignoramenti esattoriali su www.centrostudisances.it – sez. DOCUMENTI).
Sarà necessaria, infatti, la preventiva notifica di un atto intermedio, con il quale la Regione o il concessionario intimeranno al contribuente moroso di provvedere al pagamento delle somme dovute entro ulteriori 30 giorni. Solo decorso inutilmente anche tale termine, sarà possibile procedere in executivis.
E cosa accade, invece, in caso di proposizione di un ricorso? In che modo l’introduzione dell’accertamento esecutivo incide sull’iter della riscossione? In tal caso, la procedura esecutiva sarà automaticamente sospesa per 120 giorni, qualora l’attività di riscossione sia affidata direttamente alla Regione. Diversamente, qualora sia affidata a terzi, la sospensione avrà una durata di 180 giorni.
Un’ulteriore garanzia procedurale opera nel caso di affidamento della riscossione a terzi. Al fine di garantire trasparenza, chiarezza e piena conoscibilità delle procedure da parte dei contribuenti, il concessionario sarà tenuto a inviare una comunicazione di presa in carico della pretesa decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso. L’avvio delle procedure di recupero sarà, invece, possibile soltanto dopo l’inutile decorso di 60 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
In pratica, i contribuenti dovranno tenere a mente le seguenti scadenze:
- 60 giorni dalla notificazione dell’atto per l’eventuale proposizione del ricorso;
- 90 giorni dalla notificazione dell’atto per l’invio, da parte del concessionario, della comunicazione di presa in carico della pretesa;
- 120 giorni dalla notificazione dell’atto per l’avvio della procedura esecutiva.
Una portata innovativa limitata
A discapito dell’apparente portata innovativa della riforma, occorre, tuttavia, tenere presente come, nella pratica, il suo ambito di applicazione risulti ben più circoscritto. A differenza di quanto previsto per le entrate locali, infatti, la nuova disciplina riguarda esclusivamente i tributi e non si estende alle entrate di natura patrimoniale, come, invece, accade per i Comuni.
La novella, inoltre, non trova applicazione con riferimento all’IRAP e all’addizionale regionale IRPEF, trattandosi di entrate gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate, per le quali il sistema di riscossione si fonda sull’accertamento esecutivo sin dall’entrata in vigore del D.L. n.78/2010.
Infine, con riferimento al bollo auto, richiamato in precedenza, occorre considerare che, sebbene la novella sia pienamente applicabile a tale tributo, nella prassi le Regioni ne affidano la riscossione mediante lo strumento tradizionale della cartella di pagamento, anziché mediante l’accertamento.
In definitiva, la riforma segna un importante passo verso l’armonizzazione dei sistemi di riscossione, mirando, se non a eliminare, quanto meno a ridurre le significative differenze oggi esistenti, nell’ottica di maggior chiarezza per i contribuenti.
La portata concreta della novella, tuttavia, rischia, almeno nell’immediato, di rivelarsi meno ampia di quanto auspicato. Il vero impatto della riforma, infatti, non si misurerà soltanto sul piano normativo ma, soprattutto, sulla sua concreta applicazione da parte delle Regioni e dei soggetti incaricati della riscossione.
Dott.ssa Marialuisa De Pascalis
Avv. Matteo Sances
