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Sofferenza bancaria: il ritardo nei pagamenti non basta per la segnalazione

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Un ritardo nel pagamento delle rate di un mutuo, di un leasing o di un prestito non può trasformarsi, in modo automatico o sbrigativo, in un’etichetta indelebile di soggetto “insolvente”.

È questo il principio al centro di una materia complessa ma d’impatto quotidiano per famiglie e imprese: la segnalazione della posizione “a sofferenza” all’interno della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

Troppo spesso gli istituti di credito e le società di recupero crediti utilizzano la segnalazione alla Centrale Rischi come un’azione automatica a seguito del mancato versamento di una o più rate di finanziamento.

E infatti, le conseguenze per il cittadino o l’azienda possono essere devastanti poiché implicano il blocco immediato delle linee di credito, il diniego di nuovi finanziamenti o mutui e un danno d’immagine drammatico per l’attività economica.

Sul punto, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è tornata a fare chiarezza definendo con precisione i limiti della condotta bancaria.

  1. L’orientamento della Cassazione: serve una seria difficoltà economica, non un mero ritardo

Con la recente ordinanza n.5593 pubblicata il 12 marzo 2026 (Sez. I Civile), i supremi giudici hanno riaffermato un orientamento consolidato (tra le altre Cass, n. 26361/2014; n. 31921/2019) che non lascia spazio ad equivoci.

I giudici della Cassazione hanno ribadito che:

  • un credito può essere segnalato “a sofferenza” solo quando il cliente versa in uno stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
  • la nozione di insolvenza non coincide necessariamente con il fallimento o con l’incapienza definitiva del patrimonio, ma richiede comunque un’attenta valutazione negativa dello stato economico del debitore, da cui emerga una “grave e non transitoria difficoltà economica”.
  • il semplice inadempimento o ritardo non è una motivazione idonea per far scattare la segnalazione.

Inoltre, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento anche per le società collegate che abbiano subito un danno diretto (come il rifiuto di un mutuo) a causa dell’illegittima segnalazione subita dalla consociata.

  1. Il Tribunale di Lecce: le banche devono fare un’istruttoria e il danno è “automatico”

Sulla stessa linea d’onda si colloca la magistratura di merito. Il Tribunale di Lecce, con un’ordinanza del 28 maggio 2025, si è pronunciato d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) ordinando l’immediata cancellazione di una segnalazione a sofferenza iscritta da una società di gestione dei crediti (ordinanza su  https://www.studiolegalesances.it/2025/09/16/ordinanza-tribunale-lecce-del-28-05-2025-segnalazione-sofferenza-bancaria/ ) .

Nel caso affrontato dal Tribunale di Lecce, la società cessionaria del credito aveva confermato e rinnovato la segnalazione a sofferenza della debitrice senza svolgere alcuna autonoma istruttoria e senza verificare la reale situazione patrimoniale complessiva della persona.

Dal provvedimento emergono due aspetti chiave:

  • l’obbligo di istruttoria per la banca/intermediario finanziario: chi segnala un credito ha il dovere di valutare la situazione complessiva del debitore (compresi i rapporti con altri istituti di credito) per accertare se sussista davvero una grave crisi finanziaria e non un mero disguido o ritardo temporaneo.
  • il pericolo e il danno urgente (periculum in mora): il Tribunale ha ricordato che il pregiudizio per il cittadino è una conseguenza automatica della segnalazione illegittima (tra le altre Trib. Milano 30.6.2018; Trib Cuneo 19.7.2017). L’impossibilità o la gravissima difficoltà ad accedere al credito bancario comporta un danno irreparabile, come nel caso specifico in cui la cittadina rischiava di non poter completare l’acquisto di un immobile per la casa d’abitazione pur avendo già versato degli acconti.

Dott. Danilo Romano

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it