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Cartella esattoriale nulla senza il nome del responsabile del procedimento

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L’analisi dei dettagli presenti nelle cartelle di pagamento ricevute da Agenzia Entrate Riscossione (in seguito ADER) si rivela spesso fondamentale.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n.25556/2026, ha stabilito che la mancanza del nome e cognome della persona responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo rende la cartella del tutto nulla.

Il presente scritto trae origine dalla vicenda secondo la quale una cittadina si è vista notificare una cartella di pagamento da ADER relativa all’ICI del Comune di Sciacca. Nel predetto atto esattoriale mancava l’indicazione della persona fisica incaricata della fase di iscrizione a ruolo, ovvero il passaggio in cui il debito viene formalmente registrato prima della riscossione.

I giudici tributari siciliani di II° grado avevano inizialmente considerato questa omissione una semplice imprecisione formale senza conseguenze. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato la decisione, dando ragione alla contribuente.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno dichiarato che: “Come recentemente affermato da questa Corte (vedi Cass. n.8467/2026) in tema di invalidità delle cartelle di pagamento, stante la diversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento ed il procedimento di iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento, notificata in data successiva al 1 giugno 2008, deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell’art. 36, comma 4 ter, del D.L. 248 del 2007l’indicazione del nominativo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell’atto sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio considerato che esso fa correttamente leva sul tenore letterale dell’art. 36, comma 4-ter… il quale prescrive che la cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità, sia l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia quella del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella. L’utilizzo della congiunzione “e” da parte del legislatore rende necessario che entrambe le figure siano individuate nominativamente. In particolare, va valorizzata la finalità della norma di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione del contribuente e l’effettività del diritto di difesa mediante la personalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadino. Il che rende, pertanto, insufficiente l’indicazione dell’ufficio competente o del dirigente responsabile della struttura, occorrendo, invece, l’indicazione della persona fisica concretamente responsabile del procedimento. Del resto, militano in tal senso i precedenti di legittimità (vedi Cass. n. 33565/2018 e Cass. n. 8413/2021), con cui si è affermato che il procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazione della cartella sono procedimenti distinti e autonomi. Di conseguenza, l’indicazione del responsabile della sola fase di emissione e notificazione della cartella non può sanare l’omessa indicazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo”.

Ebbene, le dichiarazioni dei giudici possono essere così riassunte in materia di trasparenza dei documenti fiscali:

  • L’art. 36, comma 4-ter del D.L. 248/2007 prevede la nullità dell’atto se mancano i nominativi dei responsabili delle singole fasi del procedimento (ossia il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella).
  • L’indicazione generica dell’ufficio o del dirigente della struttura non è sufficiente: occorre il nome della persona fisica responsabile.
  • L’obbligo serve a rendere trasparente l’operato dell’amministrazione finanziaria e a garantire una difesa concreta al cittadino contribuente.

In virtù dell’ordinanza in commento ne deriva che la preparazione del ruolo e la successiva notifica sono due attività distinte e autonome, pertanto, l’assenza del responsabile dell’iscrizione a ruolo invalida l’intera richiesta di pagamento.

Infine, la Corte Suprema di Cassazione sez. tributaria ha annullato definitivamente la cartella di pagamento impugnata e ha disposto la condanna degli enti al pagamento delle spese legali.

È opportuno quindi ricordare che la verifica della regolarità formale degli atti notificati rappresenta un passaggio essenziale per accertare la correttezza delle pretese del Fisco.

Dott. Danilo Romano

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it