Nel panorama normativo italiano, il domicilio digitale (la PEC o altro recapito di posta certificata iscritto nei pubblici registri) non è più una facoltà, ma un obbligo di legge per tutte le imprese (es. società e ditte individuali) e, secondo le novità normative più recenti, anche per gli amministratori di società (es. Amministratore Unico, Amministratore Delegato o Presidente del Cda).
In particolare, il D.L. n.76 del 16 Luglio 2020, all’art.37 ha previsto la modifica dell’art.16 comma 6-bis del D.L. n.185/2008 disciplinando che: … i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale ……”.
Ebbene, la norma ha previsto sostanzialmente che quando un’impresa o un amministratore societario non comunicano il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese (oppure la pec scade), la Camera di Commercio territorialmente competente attiva la procedura sanzionatoria e procede all’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale.
ATTENZIONE!!! Ciò succede anche ai professionisti a cui scadono le pec. E dunque avviene che:
- L’indirizzo assegnato d’ufficio serve esclusivamente a ricevere notifiche e comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione (compresa Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione);
- L’assegnazione d’ufficio è accompagnata dall’erogazione di una sanzione pecuniaria per omesso adempimento.
Si ricorda alle aziende inconsapevoli che il valore legale della PEC è equiparato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ciò significa che:
- Piena validità legale delle notifiche: una volta che un atto viene recapitato nella casella PEC d’ufficio, per la legge l’impresa ne ha preso visione.
- Scadenza dei termini per i ricorsi: se nella PEC d’ufficio arriva un accertamento fiscale o un atto giudiziario e nessuno lo controlla, i giorni utili per opporsi o fare ricorso scadono inesorabilmente.
- Mancanza di gestione attiva: la PEC d’ufficio non è una casella di posta ordinaria pensata per l’operatività quotidiana; per questo motivo le imprese rischiano di ignorarla completamente.
Regolarizzare la propria posizione è semplice e permette di evitare multe e brutte sorprese.
È sufficiente controllare sul sito ufficiale Registroimprese.it o su INI-PEC quale indirizzo risulta assegnato dalla Camera di Commercio territorialmente competente alla propria impresa (l’accesso è gratuito e basta inserire partita iva e codice fiscale).
In alternativa, se ciò non è ancora avvenuto, comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese (o al proprio ordine professionale nel caso dei professionisti) per regolarizzare la propria posizione come previsto dalla legge.
Sulle notifiche a mezzo pec si segnalano alcune recenti sentenze (https://www.gazzettadiroma.it/fisco-notifica-fallita-per-pec-piena-cosa-succede/ )
Dott. Danilo Romano
Avv. Matteo Sances
