Con recente sentenza n.2702 del 17.09.2026, la Corte Tributaria di secondo grado della Puglia ha annullato circa 10 mila euro di interessi illegittimi applicati da Agenzia riscossione (sentenza visibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti). Il motivo?
La legge sancisce che sulle sanzioni fiscali non possono essere applicati interessi.
La Sentenza, infatti, chiarisce i limiti entro cui Agenzia delle Entrate Riscossione può calcolare gli interessi di mora. Questi non possono essere applicati nè sulle sanzioni fiscali né sugli interessi già iscritti a ruolo: l’articolo 30 del DPR n.602/73 stabilisce espressamente che gli interessi di mora decorrono dalla notifica della cartella fino al pagamento, ma solo sulle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi.
A rafforzare il divieto, è previsto anche l’articolo 2, comma 3, del Dlgs 472/97, il quale dispone che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
Al riguardo, i giudici hanno chiarito in sentenza: “Ciò detto, in linea generale deve affermarsi l’esclusione dal calcolo degli interessi sulle sanzioni (come sugli interessi) in mancanza di un’esplicita previsione di legge contraria, … Di recente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16553/2018 ha ribadito un orientamento già consolidato, confermando che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. La valenza di tale principio generale si coglie avendo riguardo al contesto in cui la Corte si è pronunciata che era quello della rateizzazione del debito tributario. Ebbene, anche nell’ambito della rateizzazione di una pretesa tributaria sulle sanzioni, la Corte di Cassazione ha affermato che non sono mai dovuti gli interessi di mora, nonostante la previsione di cui all’art. 21 DPR 602/73 che stabilisce che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del DPR 602/73, si applicano gli interessi e dovendo prevalere il dettato dell’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 secondo il quale “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Tale articolo deve, infatti, considerarsi norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale invocata dall’agente della riscossione”.
Avv. Matteo Sances
