Tasse sui dividendi esteri: perché i risparmiatori rischiano di pagare due volte (e cosa sta succedendo)

Immagine di rawpixel.com su Magnific

Sempre più italiani scelgono di investire in azioni di società straniere, ad esempio colossi americani o europei. Quando queste aziende straniere distribuiscono i guadagni (anche detti dividendi), per gli investitori scatta però un problema non da poco: la questione legata alla doppia tassazione.

Quando si incassa un dividendo estero, si subiscono due prelievi fiscali uno dietro l’altro:

  1. la tassa del Paese di origine: il fisco estero trattiene subito una percentuale (ad esempio il 15% negli Stati Uniti).
  2. la tassa italiana: il fisco italiano applica poi un’imposta sostitutiva del 26% (il cosiddetto “netto frontiera”), calcolata su quello che resta dopo la prima trattenuta ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/1973.

Per fare un esempio pratico, su 100 euro di guadagno lordo, lo Stato estero trattiene 15 euro. Sui restanti 85 euro, l’Italia trattiene il 26% (22,10 euro). In tasca al risparmiatore restano appena 62,90 euro.

La norma italiana tradizionale prevede che, usando la trattenuta secca del 26%, il risparmiatore non possa recuperare la tassa già pagata all’estero.

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione (si vedano sent. n. 25698/2022 quinta sez. civ. e sent. n. 10204/2024 sez. trib, visibili su www.centrostudisances.it – sez. Documenti) è intervenuta a favore dei risparmiatori con importanti sentenze.

Ebbene, secondo i supremi giudici contrariamente a quanto previsto dalla normativa domestica italiana (art. 165 del TUIR), il contribuente che percepisce dei dividendi esteri per i quali ha assolto l’imposta sostitutiva italiana del 26%, ha diritto al riconoscimento di un credito d’imposta per le ritenute già subite all’estero (es. 15%), quale meccanismo necessario per evitare fenomeni di doppia imposizione sui dividendi, contenuto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

La predetta posizione espressa dalla Cassazione ha spinto i contribuenti a fare richiesta di rimborso ad Agenzia delle Entrate ex art. 38, co.1 DPR 602/1973 per le maggiori tasse pagate negli anni passati.

Ma nonostante la Cassazione si sia espressa chiaramente, la situazione sul territorio è confusa. Le Corti di Giustizia Tributaria locali si sono divise in due orientamenti:

  • le corti a favore dei cittadini (come quella di Milano con la pronuncia n. 3184 del 19 luglio 2024, Bergamo con la pronuncia n. 68 del 14 febbraio 2025 e Siena con la pronuncia n. 68 dell’11 aprile 2024 in alcune sentenze) applicano la linea della Cassazione e danno ragione ai contribuenti risparmiatori.
  • le corti a favore del Fisco (come quella di Siena con la pronunica n. 176 del 17 ottobre 2025 e Padova con la pronuncia n.594 del 17 dicembre 2025) rifiutano i rimborsi, sostenendo che senza una modifica ufficiale alla legge da parte del Parlamento non si possano concedere sconti automatici affermando la centralità dell’articolo 165 del TUIR vigente circa l’indeducibilità delle imposte estere.

Nel frattempo, chi possiede titoli azionari esteri si trova al centro di un braccio di ferro legale e in un clima di forte incertezza su quanto spetti davvero pagare.

Dott. Danilo Romano

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it