SALUTE-SICUREZZA

Sicurezza sul lavoro: la Cassazione traccia una linea dura, RSPP responsabile per l’omessa segnalazione del rischio interferenziale e del DUVRI

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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale (Sez. IV, sent. 10 ottobre 2026, n. 35771) interviene con decisione sul perimetro di responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), offrendo spunti di profonda riflessione per le piccole e medie imprese, i datori di lavoro e i professionisti della sicurezza.

Al centro della vicenda giudiziaria vi è un tragico infortunio mortale avvenuto all’interno di un magazzino in occasione di lavori di tinteggiatura commissionati a un’impresa esterna, nei quali si sono drammaticamente intersecate l’attività di operai in quota su trabattelli e il transito ordinario di carrelli elevatori.

Il caso e le contestazioni: quando l’interferenza diventa fatale

Nel magazzino teatro della tragedia, l’esecuzione di opere di tinteggiatura ha generato un pericolo critico derivante dalla sovrapposizione e dall’interazione tra due lavorazioni distinte: da un lato l’uso di strutture mobili per operare in altezza, dall’altro la movimentazione logistica quotidiana delle merci con i muletti.

La Suprema Corte ha confermato la penale responsabilità dei soggetti coinvolti, puntando l’indice non solo sulla dinamica operativa immediata (come la manovra in retromarcia di un carrello elevatore), ma soprattutto sulle gravi omissioni a monte nella gestione della sicurezza degli appalti:

L’omessa cooperazione e coordinamento rispetto ai rischi interferenziali.

La mancata redazione e valutazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), che avrebbe dovuto mappare il pericolo e definire regole operative chiare.

Il ruolo chiave dell’RSPP, ritenuto colpevole di non aver segnalato tempestivamente al datore di lavoro la necessità di attivarsi e di predisporre le tutele protettive necessarie, pur essendo a conoscenza dell’imminente intervento dell’impresa esterna.

I capisaldi della sentenza: il ruolo e i doveri dell’RSPP

Spesso si tende a circoscrivere la figura del RSPP a un ruolo meramente consultivo, burocratico o distaccato dalle dinamiche operative aziendali. La sentenza n. 35771/2026 smonta questa visione riduttiva, ribadendo un principio fondamentale: il RSPP risponde a titolo di colpa professionale se l’evento infortunistico è riconducibile a situazioni di pericolo che egli avrebbe dovuto riconoscere e segnalare.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti cruciali per le PMI:

La prevedibilità del pericolo: Non è necessario che il RSPP conosca l’ora e il giorno esatto dell’inizio dei lavori; è sufficiente che le informazioni in suo possesso rendessero l’intervento imminente e prevedibile, attivando l’obbligo di diligenza professionale.

L’inapplicabilità di scorciatoie e deroghe superficiali: Spesso si confida nella presunta esenzione dal DUVRI legata alla ridotta entità dei lavori. I giudici hanno ribadito che la deroga non opera qualora sussistano condizioni ambientali complesse che aggravano concretamente il rischio.

L’efficacia causale della segnalazione: Se l’RSPP avesse segnalato formalmente la necessità del DUVRI e l’urgenza di misure preventive elementari, l’evento mortale avrebbe verosimilmente potuto essere evitato.

Le ricadute pratiche per le PMI e i professionisti

La pronuncia della Cassazione lancia un messaggio inequivocabile agli imprenditori e ai consulenti: la sicurezza negli appalti non tollera improvvisazioni né adempimenti puramente formali o di facciata.

Per le PMI, che frequentemente ricorrono a ditte esterne per manutenzioni, pulizie o tinteggiature all’interno dei propri stabilimenti e magazzini, la gestione degli appalti richiede una mappatura preventiva rigorosa e un dialogo costante e documentato tra committente, appaltatore e servizio di prevenzione e protezione.