Quando in uno studio professionale si pronuncia la parola «assetti», l’imprenditore quasi sempre pensa a due cose: una scartoffia in più e un costo in più. È una reazione comprensibile, e i numeri la spiegano: nell’indagine CNA su oltre duemila imprenditori, pubblicata il 26/04/2026, gli ostacoli più citati alla continuità dell’impresa sono la burocrazia, indicata dal 46,2 per cento, e il fisco, dal 44. Dopo trent’anni passati dentro le imprese familiari capisco bene quella diffidenza, che in questo caso, però, è mal riposta.
La risposta breve è questa: gli adeguati assetti sono un obbligo di legge dal 2019, valgono per qualunque impresa che non sia individuale, anche la più piccola, e non chiedono organigrammi né manuali, ma tre cose soltanto: sapere come vanno i conti mentre l’anno è in corso e non dodici mesi dopo, sapere se il debito è sostenibile nei prossimi dodici mesi, accorgersi per tempo di una manciata di segnali che la legge elenca uno per uno. Sono le stesse tre cose che chiede un acquirente, che chiede una banca, e che servono a un figlio il giorno in cui prende il tuo posto.
Che cosa dice la norma, in due righe
L’art. 2086, secondo comma, del codice civile, in vigore dal 16/03/2019, impone a chi esercita l’impresa in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza ritardo per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Per l’imprenditore individuale l’obbligo è più leggero ma esiste lo stesso, nell’art. 3, primo comma, del Codice della crisi, in vigore dal 15/07/2022: deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi.
Due parole meritano attenzione: la prima è «adeguato», che non significa grande ma proporzionato, perché gli assetti di un’impresa di dieci dipendenti non somigliano a quelli di una società quotata e nessuno pretende che lo siano; la seconda è «anche», perché la rilevazione della crisi è una delle funzioni degli assetti e non l’unica, tanto che chi li costruisce soltanto in chiave difensiva, per cautelarsi davanti a un curatore, spreca l’occasione.
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Gli assetti sono il modo in cui l’impresa sa come sta. Non sono un documento da mettere in cassaforte, sono un insieme di abitudini: chi registra i dati, con che frequenza, chi li guarda, che cosa fa quando un numero si muove nella direzione sbagliata. Per questo non si comprano, si costruiscono, e per questo valgono anche in un’azienda piccola, dove quelle abitudini oggi vivono nella testa del titolare. |
Le tre cose che gli assetti devono permettere di fare
L’art. 3 del Codice della crisi, al terzo comma, è insolitamente concreto, perché dice che misure e assetti devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, in relazione alle caratteristiche dell’impresa; di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; di ricavare le informazioni necessarie per la lista di controllo particolareggiata e per il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento previsti dall’art. 13.
Tradotto nella vita di un’impresa da tre o quattro milioni di ricavi, significa tre strumenti, nessuno dei quali richiede software costosi: una contabilità chiusa almeno ogni trimestre, meglio ogni mese, che produca un conto economico leggibile e non solo registrazioni; uno scadenziario di incassi e pagamenti aggiornato, dal quale si veda che cosa entra e che cosa esce nelle prossime settimane; una previsione di cassa a dodici mesi, costruita sulle commesse acquisite e sugli impegni già presi, che risponda alla sola domanda che conta: con i soldi che prevedo di incassare riesco a pagare ciò che ho già promesso di pagare?
I segnali che la legge elenca, e le soglie
Il quarto comma dell’art. 3, modificato dal decreto correttivo del 13/09/2024, elenca quattro segnali che, anche prima che la crisi sia emersa, aiutano a prevederla: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni per un importo superiore alla metà del monte salari mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni, o che superino da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché complessivamente pari ad almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni. Il quarto segnale rimanda alle esposizioni verso i creditori pubblici qualificati dell’art. 25 novies.
Quest’ultimo punto è il più sottovalutato, perché mette in moto qualcun altro: superate le soglie fissate dalla norma, che variano a seconda dell’ente creditore e della forma giuridica dell’impresa, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’INPS e l’INAIL hanno l’obbligo di segnalare la posizione all’impresa e, dove esiste, all’organo di controllo. Sono soglie che un’azienda in affanno raggiunge prima di quanto creda, e la lettera arriva quando il margine di manovra si è già ristretto.
| IN PAROLE SEMPLICI
La segnalazione non è una sanzione e non apre alcuna procedura: è una lettera che avvisa. Il punto, però, è pratico: quella lettera arriva all’impresa e, dove c’è, al collegio sindacale o al revisore, e da quel momento la posizione è nota a più di una persona. Accorgersene prima, con i propri strumenti, è esattamente ciò che la legge chiede, ed è ciò che permette di decidere con calma invece che sotto pressione. |
Che cosa rischia chi non se ne occupa
Qui conviene essere precisi, perché il tema viene spesso raccontato in modo allarmistico. Non esiste una multa per l’impresa priva di adeguati assetti. Esiste però la responsabilità degli amministratori, che rispondono dei danni quando l’assenza di strumenti di rilevazione ha permesso alla crisi di aggravarsi senza che nessuno intervenisse. E nelle società di capitali, quando gli amministratori proseguono la gestione ordinaria dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, invece di limitarsi alla conservazione del patrimonio, l’art. 2486, terzo comma, del codice civile presume il danno risarcibile pari alla differenza fra i patrimoni netti a due date, salva la prova di un ammontare diverso: un criterio che nelle piccole società produce numeri molto più alti di quanto l’amministratore immagini.
C’è poi una conseguenza meno drammatica e più frequente, che vedo nella pratica quotidiana. Un’impresa che non sa dire come sta andando l’anno in corso ottiene credito con più difficoltà, perde tempo nelle trattative e, quando arriva il momento di vendere o di passare la mano, si presenta con i conti da ricostruire. Nessuno la sanziona: semplicemente, vale meno e si muove più lentamente.
Perché l’obbligo coincide con la preparazione del passaggio
Ed eccoci al punto che riguarda chi legge questa rubrica. Mettiamo in fila ciò che chiede la legge e ciò che chiede chi entra in azienda al tuo posto, come erede, come socio o come acquirente. La legge vuole conti aggiornati, e l’acquirente apre da lì la verifica preliminare. La legge vuole la sostenibilità del debito verificata a dodici mesi, e la banca che finanzia l’operazione chiede lo stesso identico numero. La legge vuole che qualcuno si accorga dei segnali, e un figlio che subentra ha bisogno di strumenti che glielo dicano, perché non ha il tuo orecchio allenato da trent’anni.
Gli adeguati assetti sono il modo in cui un’impresa impara a spiegarsi da sola.
È la stessa cosa che le serve il giorno in cui cambia chi la guida.
La sovrapposizione non è casuale, perché un’azienda che rileva per tempo i propri squilibri è un’azienda che ha dati, e i dati sono la prima cosa che un terzo chiede per fidarsi. Per questo, quando un imprenditore mi dice che gli assetti sono burocrazia, la mia risposta è che si tratta del primo pezzo di lavoro del passaggio generazionale, con il vantaggio di essere già obbligatorio.
Da dove si comincia
I passi sono tre, in quest’ordine: portare la contabilità dentro l’anno in corso, con chiusure almeno trimestrali e un conto economico che l’imprenditore capisca senza traduttore; costruire la previsione di cassa a dodici mesi e aggiornarla ogni mese, perché è lo strumento che risponde alla domanda sulla sostenibilità del debito; mettere per iscritto chi fa che cosa, cioè deleghe, limiti di spesa e chi firma in assenza del titolare. Sono le tre mosse che costano meno e che spostano di più.
Il passo che manca quasi sempre, e che consiglio di non saltare, è documentare. Una riunione periodica in cui si guardano quei numeri, con un verbale di una pagina che dica chi c’era, che cosa si è visto e che cosa si è deciso, vale più di qualunque manuale, perché dimostra che l’assetto non esiste solo sulla carta. Non si tratta di aggiungere burocrazia: si tratta di smettere di tenere l’azienda nella testa di una persona sola.
