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title: "Vendite a esportatori abituali: le partite Iva diventano investigatori"
url: https://giornaledellepmi.it/vendite-a-esportatori-abituali-le-partite-iva-diventano-investigatori/
author: "Matteo Sances e Marialuisa De Pascalis"
published: 2026-10-06T06:55:05+02:00
modified: 2026-10-05T12:33:16+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Vendite a esportatori abituali: le partite Iva diventano investigatori

*Matteo Sances e Marialuisa De Pascalis · 6 Ottobre 2026 · Il Giornale delle PMI*

Verso un aggravamento degli oneri imposti ai fornitori di beni a soggetti esportatori abituali? Alla luce delle nuove indicazioni fornite dalla Cassazione con **l’ordinanza n.25915 del 29 settembre 2026**, parrebbe proprio di sì.

 

Ebbene, la normativa vigente in materia di esenzione IVA consente, ai sensi dell’art. 8 del DPR n.633/72, ai soggetti qualificati come “esportatori abituali” – ovverosia ai soggetti che hanno effettuato, nell’anno solare precedente, operazioni non imponibili rilevanti in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari nel periodo di riferimento – di acquistare beni e servizi, nonché di effettuare importazioni, senza l’applicazione dell’IVA nei limiti del plafond disponibile.

 

L’esportatore abituale è tenuto, in questo caso, prima della conclusione dell’operazione, a presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione d’intento, che, una volta acquisita dal sistema, viene protocollata e resa disponibile al fornitore.

 

Quest’ultimo, verificata l’effettiva presentazione della dichiarazione attraverso il riscontro, nel proprio cassetto fiscale, della ricevuta di avvenuta protocollazione, è tenuto a indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione e ad annotare, successivamente, in un apposito registro – o in una sezione specifica del registro dei corrispettivi – le dichiarazioni ricevute, numerate progressivamente.

 

La normativa di riferimento non sembra porre, in linea generale, a carico del fornitore ulteriori oneri, se non quello di una “diligenza ordinaria”, propria di un qualunque operatore nella gestione dei propri affari.

 

Eppure, **la Corte di Cassazione, con questo recentissimo pronunciamento, sembrerebbe imporre ai fornitori un vero e proprio obbligo di “*due diligence*”, ogniqualvolta siano ravvisabili anomalie tali da far presumere un intento fraudolento.**

 

In particolare, a seguito di un accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell’IVA non versata in relazione a operazioni di cessione effettuate in regime di non imponibilità nei confronti di esportatori abituali, l’Ufficio aveva ritenuto responsabile la società cedente, sul presupposto che quest’ultima non avesse adottato le cautele necessarie a escludere il proprio coinvolgimento nell’operazione fraudolenta.

 

La società contribuente, dal canto proprio, sosteneva la correttezza del proprio operato, rappresentando di aver assolto agli oneri imposti dalla normativa vigente, mediante l’acquisizione della prova della trasmissione telematica della dichiarazione d’intento e lo svolgimento di controlli di routine sui propri clienti.

 

**Dunque, fino a che punto il fornitore può essere ritenuto responsabile dell’eventuale frode perpetrata dal cliente?**

 

La Cassazione sembrerebbe essere piuttosto ferma sul punto, affermando che: “*incombe sul contribuente dimostrare di avere impiegato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rapportati alle circostanze del caso concreto*” (Cass. civ., Ord. n.25915/2026).

 

Tale affermazione lascia, dunque, con l’amaro in bocca, dal momento che sembra tradursi in un aggravio degli oneri e delle responsabilità a carico delle società fornitrici.

 

Queste ultime, infatti, al fine di evitare un eventuale coinvolgimento in recuperi di maggiore IVA nei confronti di esportatori privi dei necessari requisiti, sarebbero chiamate ad adottare cautele che, per ampiezza e profondità, potrebbero avvicinarsi a un’attività di vera e propria “*due diligence*”.

 

Ciò rappresenta, senz’altro, una significativa forzatura del sistema, atteso che il cedente non può e non dovrebbe essere posto nella condizione di dover verificare, nei confronti di ciascun cliente, la capienza del plafond o l’eventuale coinvolgimento dello stesso in operazioni fraudolente poste in essere allo scopo di evadere l’IVA.

 

Del resto, la stessa **Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n.640/2026** (disponibile sul sito [www.centrostudisances.it](https://www.studiolegalesances.it/2026/07/21/sent-ct-2grado-lombardia-640-2026-frodi-carosello/) – sez. Documenti), pronunciandosi in materia di frodi cd. carosello, ha ritenuto che l’operatore economico sia tenuto all’adozione di un generale canone di “ordinaria diligenza”, **senza che ciò possa tradursi nell’attribuzione al contribuente di compiti di controllo e di indagine che spettano, per legge, all’Amministrazione finanziaria**.

 

Nello specifico, richiamando consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, la CGT II grado ha affermato che: “*la natura indebita della detrazione si configura nel caso in cui un soggetto passi avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione di cui trattasi e, in particolare, con il proprio acquisto, a un’operazione che si iscriveva a un’evasione dell’IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessione; ragione per cui deve ritenersi esigibile da un accorto operatore commerciale l’adozione di tutte le misure, **che gli si possano ragionevolmente richiedere**, al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione di imposte. \[…\] Sul **punto l’Ufficio, come spesso accade, ritiene che il contribuente-imprenditore possa svolgere delle indagini, o comunque avere a sua disposizione elementi che nella realtà non rientrano nelle sue possibilità**, quali ad esempio, elemento indicato dall’Ufficio tra gli indizi probatori, la tenuta corretta delle scritture contabili della società con cui fa affari*”.

 

Sarebbe, pertanto, auspicabile che la Suprema Corte torni espressamente sul punto, chiarendo la portata del principio enunciato e, soprattutto, definendo con maggiore precisione il perimetro degli obblighi gravanti sulle società cedenti nel caso di dichiarazioni d’intento ideologicamente false.

 

Non può, infatti, pretendersi che il fornitore si doti di veri e propri strumenti investigativi per verificare la sussistenza, in capo all’esportatore abituale, dei requisiti sostanziali che legittimano l’effettuazione dell’operazione senza l’applicazione dell’IVA.

 

Il rischio, infatti, è quello di trasformare un adempimento formalmente circoscritto – quale la verifica della dichiarazione d’intento e la relativa protocollazione – in un più ampio obbligo di controllo sostanziale sull’affidabilità fiscale e sulla condotta del cliente.

 

***Dott.ssa Marialuisa De Pascalis***

 

***Avv. Matteo Sances***

 

***[www.centrostudisances.it](http://www.centrostudisances.it/)***

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Fonte: [Vendite a esportatori abituali: le partite Iva diventano investigatori](https://giornaledellepmi.it/vendite-a-esportatori-abituali-le-partite-iva-diventano-investigatori/), Il Giornale delle PMI.
