---
title: "Un ritardo nei pagamenti delle rate non basta per la segnalazione “a sofferenza” nella Centrale Rischi della Banca d’Italia"
url: https://giornaledellepmi.it/un-ritardo-nei-pagamenti-delle-rate-non-basta-per-la-segnalazione-a-sofferenza-nella-centrale-rischi-della-banca-ditalia/
author: "Matteo Sances e Danilo Romano"
published: 2026-10-20T06:55:56+02:00
modified: 2026-10-19T21:06:06+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["SOLDI"]
---

# Un ritardo nei pagamenti delle rate non basta per la segnalazione “a sofferenza” nella Centrale Rischi della Banca d’Italia

*Matteo Sances e Danilo Romano · 20 Ottobre 2026 · Il Giornale delle PMI*

Quante volte un’azienda o un privato si sono visti chiudere le porte del credito bancario (*es. un finanziamento*) da un giorno all’altro, a causa di una segnalazione a “sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

 

Spesso si pensa che basti saltare una o poche rate per subire questa vera e propria “stigmatizzazione” finanziaria. Ma è davvero così?

 

**La risposta, ribadita con forza da una giurisprudenza sempre più rigorosa, è un secco no.**

 

Già in passato si evidenziava come il mero ritardo nel pagamento di un debito non potesse giustificare automaticamente una segnalazione a sofferenza. Oggi, i recenti arresti della magistratura continuano a tracciare **una linea di demarcazione netta tra il semplice inadempimento e la reale insolvenza.**

 

A confermarlo in modo inequivocabile sono arrivate pronunce chiave:

 

- **La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026)** ha ribadito che, per legittimare l’iscrizione “a sofferenza” in Banca d’Italia, non basta il mancato pagamento (*come ad esempio di canoni di leasing*), ma è indispensabile che l’intermediario finanziario verifichi preventivamente una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una **grave e non transitoria difficoltà economica** (*sul punto si vedano conformi Cass, n. 26361/2014; n. 31921/2019*). Le banche e le finanziarie non possono limitarsi a valutare il singolo rapporto di credito isolato o agire per inerzia, specie in caso di cessione del credito.
- **Il Tribunale di Lecce (Ordinanza del 28 maggio 2025)** ha applicato con rigore questi principi, ordinando l’immediata cancellazione di una segnalazione illegittima e ricordando che persino il requisito del *periculum in mora* (l’urgenza di agire) si presume quando viene bloccato l’accesso al credito di un cittadino o di un’impresa, arrecando danni potenzialmente irreparabili (***ordinanza visibile su [www.centrostudisances.it](http://www.centrostudisances.it) – sez. Documenti*** ).

 

Una segnalazione errata o “automatica” non è solo un fastidioso intoppo burocratico: significa vedersi negati mutui, prestiti o finanziamenti per l’acquisto di una casa o per la continuità aziendale.

 

Secondo l’orientamento più recente, dunque, quando la segnalazione è illegittima, i tribunali non solo ordinano la cancellazione immediata ma condannano gli istituti creditizi al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.

 

***Dott. Danilo Romano***

 

***Avv. Matteo Sances***

 

***[www.centrostudisances.it](http://www.centrostudisances.it)***

---

Fonte: [Un ritardo nei pagamenti delle rate non basta per la segnalazione “a sofferenza” nella Centrale Rischi della Banca d’Italia](https://giornaledellepmi.it/un-ritardo-nei-pagamenti-delle-rate-non-basta-per-la-segnalazione-a-sofferenza-nella-centrale-rischi-della-banca-ditalia/), Il Giornale delle PMI.
