Tutela indennitaria dei lavoratori ‘fragili’ e sorveglianza sanitaria eccezionale
Per effetto dell’art. 15 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, è stato ripristinato, con efficacia retroattiva, il regime di tutela dei lavoratori ‘fragili’. Dunque, i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 16 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021 sono equiparati, sul piano indennitario, al ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
A far data dal 17 marzo 2020, il suddetto regime indennitario di protezione è disciplinato dall’art. 26, c. 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di numerose modificazioni successive alla sua entrata in vigore. Dapprima, e per effetto dell’art. 26 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, la vigenza della più sopra citata norma è stata prorogata al 15 ottobre 2020, per essere in seguito ripristinato solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 28 febbraio 2021 (art. 1, c. 481 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Pertanto, il regime di tutela non ha trovato applicazione durante i periodi compresi tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 e tra il 1° marzo 2021 e il 22 aprile 2022.
Da ultimo, in data 23 aprile 2021, l’art. 15 del D.L. 22 marzo 2021 ha stabilito la vigenza del regime di protezione con effetto retroattivo dal 16 ottobre 2020 e sino al 30 giugno 2021.
I periodi di assenza dal lavoro occorsi sino al 30 giugno 2021 sono pertanto equiparati al ricovero ospedaliero, sempre che il lavoratore interessato sia in possesso:
- della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali ed attestante una condizione di rischio derivante da i) immunodepressione, ii) esiti da patologie oncologiche e dallo iii) svolgimento di terapie salvavita;
- di un titolo che ne attesti lo stato di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
A condizione che sia prescritto dalla competente autorità sanitaria nonché dal medico di assistenza primaria, il periodo di assenza del lavoratore ‘fragile’ non è computabile ai fini del comporto ed è indennizzato secondo le misure di seguito indicate:
- i primi 3 giorni di assenza sono posti a carico del datore di lavoro, che corrisponde al lavoratore l’integrale retribuzione media giornaliera;
- dal 4° al 20° giorno d’assenza, è riconosciuta un’indennità corrispondente al 50% della retribuzione media giornaliera, in tal caso, il contratto collettivo applicato potrebbe prevedere che il datore di lavoro debba versare un’ulteriore quota ad integrazione di quanto già garantito dall’Istituto di previdenza;
- dal 21° al 180° giorno di assenza è riconosciuta un’indennità pari al 66,66% della retribuzione media giornaliera al lavoratore, sebbene, anche in tal caso, il contratto collettivo applicato potrebbe prevedere che il datore di lavoro sia tenuto a versare un’ulteriore quota ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto di previdenza.
Le indennità di cui sopra sono ridotte di 3/5 nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia familiari a carico.
I periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori ‘fragili’ saranno indennizzati nel limite delle risorse finanziarie stanziate (e pari a 282,1 milioni di euro per l’anno 2021 e a 663,1 milioni di euro per l’anno 2020). L’INPS si è riservato di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento della misura. Si rimane altresì in attesa di indicazioni operative circa le operazioni di conguaglio relativamente ai periodi ricompresi tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 e il 1° marzo 2021 e il 22 marzo 2021.
È altresì opportuno precisare che sino al 30 giugno 2021 è stabilito che i lavoratori ‘fragili’ rendano di norma la prestazione di lavoro in regime di lavoro agile anche attraverso i) l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, ovvero ii) lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, c. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 15, c. 1, lett. b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
Con avviso 23 aprile 2021, l’INAIL ha invece reso noto che per effetto dell’art. 11 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 deve intendersi prorogato al 31 luglio 2021 il termine di vigenza delle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dettate dall’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Dunque, sino al 31 luglio 2021, lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio in occasione di lavoro è garantita quando il datore di lavoro abbia assicurato la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori ‘fragili’; trattasi appunto dei lavoratori più esposti a rischio di contagio in ragione:
- dell’età anagrafica;
- di una condizione di rischio derivante da i) immunodepressione, ii) da esiti di patologie oncologiche, iii) dallo svolgimento di terapie salvavita o iv) da comorbilità.
Sino a detta data, il datore di lavoro che non sia tenuto alla nomina del medico competente può nominarne uno o fare richiesta di visita medica per via telematica ai servizi territoriali dell’INAIL perché sia assicurata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ‘fragili’.
Resta altresì fermo che l’accertata inidoneità alla mansione per le ragioni di cui sopra non può essere posta a fondamento del recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato in essere (art. 83, c. 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche