Sgravio contributivo per l’assunzione di donne – Indicazioni operative per la fruizione
Con circolare 22 febbraio 2021, n. 32, l’INPS ha offerto prime indicazioni operative in materia di esonero contributivo riconosciuto al datore di lavoro privato (anche del settore agricolo) nell’ipotesi di assunzione di ‘donne svantaggiate’ tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 che abbia determinato un incremento occupazionale netto (art. 4, c. 9-11 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 in combinato disposto con l’art. 1, c. 16-19 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
L’effettiva fruizione del beneficio in esame è in ogni caso subordinata ad un’autorizzazione della Commissione europea, al momento non ancora rilasciata.
Ambito d’applicazione dell’esonero contributivo
Al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento della contribuzione obbligatoria – con esclusione dei premi e contributi INAIL – per la durata di 18 mesi e nel limite massimo annuo di € 6.000,00 nell’ipotesi in cui tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 assuma con contratto subordinato a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) una lavoratrice che:
- abbia compiuto il cinquantesimo anno d’età e risulti disoccupata da almeno 12 mesi;
- di qualsiasi età, priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residente in una delle aree ‘svantaggiate’ individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 – la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2021 – fra le quali sono annoverate le Regioni della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- di qualsiasi età, priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che svolga una professione o un’attività lavorativa in un settore economico caratterizzato da un’accentuata disparità occupazionale di genere, come da ultimo individuati dal D.I. 25 novembre 2019;
- di qualsiasi età e ovunque residente, priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
In ogni caso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Deve intendersi ‘priva d’impiego regolarmente retribuito’ la lavoratrice che:
- negli ultimi 6 mesi non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato di durata almeno pari a 6 mesi;
- abbia svolto un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia inferiore a 8.145,00 euro;
- abbia svolto un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo inferiore a 4.800,00 euro.
Detti requisiti devono essere verificati alla data di assunzione agevolata.
Lo sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di 18 mesi anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in essere con una lavoratrice in possesso di almeno uno dei requisiti sopra elencati.
Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro entro 6 mesi dal termine concordato è peraltro restituito il contributo addizionale dell’1,40% previsto nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Secondo l’orientamento espresso dall’Istituto, l’esonero in parola trova applicazione, ma per soli 12 mesi, anche nell’ipotesi d’assunzione con contratto subordinato a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di una lavoratrice in possesso dei requisiti soggettivi di cui sopra. Nell’anzidetto limite di 12 mesi, l’incentivo è riconosciuto anche nel caso di proroga del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Lo sgravio non compete nell’ipotesi:
- d’instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente;
- di prestazioni di lavoro occasionale.
L’incentivo compete con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, ma in tale ipotesi la sua misura è proporzionalmente ridotta.
Assetto e misura dell’incentivo
Come accennato, l’esonero dal versamento della contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro è totale, nel limite annuale massimo di 6.000,00 euro.
Nel caso di tardiva presentazione della comunicazione telematica obbligatoria afferente al rapporto di lavoro agevolato, il datore di lavoro decade dal diritto di beneficiare dello sgravio per il periodo compreso tra la data di instaurazione del rapporto di lavoro e la data di effettuazione (tardiva) della comunicazione.
In particolare, non sono oggetto d’esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al ‘Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile’.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il datore di lavoro beneficia dell’esonero contributivo solo se l’assunzione della lavoratrice – in possesso dei requisiti soggettivi elencati al precedente paragrafo – mediante un contratto subordinato a tempo indeterminato abbia determinato un incremento occupazionale netto calcolato in funzione della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (art. 1, c. 17 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, il numero dei lavoratori è calcolato in ‘unità di lavoro annuo’ (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata:
- al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto delle disposizioni dettate da accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all’osservanza del diritto di precedenza che la legislazione vigente riservi ad un lavoratore.
Ove non diversamente previsto, l’esonero in parola è cumulabile con altri incentivi all’assunzione come, ad esempio, l’incentivo all’assunzione di un soggetto disabile.
Per espressa previsione normativa, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori con età inferiore a 36 anni con contratto subordinato a tempo indeterminato (art. 1, c. 100 e ss. della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche