Scambio automatico di informazioni (DAC 6). Online il provvedimento dell’Agenzia con le istruzioni per gli operatori per la comunicazione dei “meccanismi transfrontalieri”. Prime comunicazioni dal 1° gennaio 2021
Al via dal 2021 le prime comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica, in attuazione della direttiva n. (UE) 2018/822 (Dac6). Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini fornisce le istruzioni operative per gli intermediari e i contribuenti, completando così il quadro delle regole già fissate con il D.Lgs n. 100/2020 e il decreto ministeriale del 17 novembre 2020. Il provvedimento definisce i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette a obbligo di notifica e fissa le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate alle Autorità competenti degli altri Stati Ue.
Che cosa comunicare e quando – Gli intermediari e gli operatori sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i cosiddetti “meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica”, ovvero schemi, accordi o progetti, riguardanti l’Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali. Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.
Come si effettua la comunicazione – La comunicazione va effettuata, anche tramite incaricati, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. Nella comunicazione va riportata anche una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero col nome con cui è comunemente noto e una sua descrizione astratta.
Le prime scadenze – Il provvedimento stabilisce che la comunicazione sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 vada effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021. Infine, per quanto riguarda il periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, le comunicazioni vanno effettuate entro il 28 febbraio 2021.
Il quadro internazionale e la normativa di riferimento – Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica è stato introdotto dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (DAC 6), recepita in Italia con il D. lgs n. 100/2020. Il 17 novembre 2020 è stato approvato il decreto ministeriale che stabilisce le regole tecniche per l’applicazione del decreto legislativo, compresa l’ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi e i criteri per verificare quando i meccanismi sono diretti a ottenere un vantaggio fiscale. La disciplina si colloca anche nel quadro delle iniziative internazionali avviate sulla base dell’azione 12 del BEPS (Base erosion and profit shifting), fra le quali rientrano le misure OCSE per contrastare i meccanismi di aggiramento dello standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) nonché alle strutture offshore opache e concretizzatesi nel Modello di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures (MDR), approvato dal Comitato Affari Fiscali dell’OCSE già nel 2018.