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title: "Ruoli e cartelle impugnabili con l’autotutela fiscale?"
url: https://giornaledellepmi.it/ruoli-e-cartelle-impugnabili-con-lautotutela-fiscale/
author: "Redazione"
published: 2024-06-27T07:20:26+02:00
modified: 2024-06-26T18:35:40+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Ruoli e cartelle impugnabili con l’autotutela fiscale?

*Redazione · 27 Giugno 2024 · Il Giornale delle PMI*

> Secondo l’Avv. Matteo Sances la riforma fiscale permette al contribuente di utilizzare nuovi strumenti di difesa contro gli atti esattoriali illegittimi e non notificati. Dal 2021, infatti, il legislatore aveva vietato di impugnare ruoli e cartelle affetti da vizio di notifica ma con la NUOVA AUTOTUTELA tutto è cambiato.

Nonostante il comma 4-bis all’articolo 12 del Dpr 602/73(introdotto nel 2021 dal Dl146/2021) abbia di fatto precluso l’impugnazione di ruoli e cartelle affetti da vizio di notifica (tranne alcuni casi previsti dalla legge), **a parere dell’*Avv. Matteo Sances* la recente riforma fiscale potrebbe portare ulteriori possibilità di difesa grazie alla NUOVA AUTOTUTELA**.

 

Fa presente infatti l’***Avv. Sances*** che “*Se da una parte il legislatore ha impedito l’impugnazione dei ruoli e delle cartelle <<scoperti per la prima volta in esattoria perché notificati male>>, **dall’altra ci siamo chiesti se grazie alla NUOVA AUTOTUTELA ci fosse la possibilità di difendersi in anticipo** senza aspettare di subire azioni o pignoramenti da parte di Agenzia della Riscossione*”.

 

Continua l’***Avv. Sances*** “*Da un attento esame della nuova normativa, il contribuente potrebbe proporre istanza di annullamento in autotutela obbligatoria contestando la mancanza di un presupposto fondamentale dell’atto (**ossia la mancata notifica della cartella**). A seguito dell’istanza potrebbero verificarsi due ipotesi alternative per il contribuente:*

 

*1) Od ottenere* *l’annullamento d’ufficio della cartella e del ruolo;*

 

2) *O ricevere un rigetto da parte degli enti **che potrebbe comunque impugnare in giudizio** (**questo perchè il contribuente impugnerebbe davanti al giudice tributario il rigetto di autotutela e non il ruolo**)*”.

 

Sul punto, si segnalano dunque il **Decreto Legislativo n. 220 del 30.12.2023** (*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO*) e il **Decreto Legislativo n. 219 del 30.12.2023** (*MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE*) che hanno previsto rilevanti modifiche al processo tributario, in particolar modo rispetto all’istituto dell’autotutela.

 

In particolare, sono stati introdotti all’interno dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge n.212/2000) gli articoli **10 quater** (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) e **10 quinquies** (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*).

 

Per comprendere meglio la questione, risulta dunque opportuno riprendere il predetto articolo 10 quater, il quale prevede che:

 

“*L’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:*

 

1. *a) errore di persona;*
2. *b) errore di calcolo;*
3. *c) errore sull’individuazione del tributo;*
4. *d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;*
5. *e)**errore sul presupposto d’imposta;***
6. *f) mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;*
7. *g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. …..*”.

 

**Alla luce di ciò, l’avvio di un procedimento di autotutela potrebbe portare a ottenere all’annullamento delle pretese illegittime o comunque la possibilità, in caso di rigetto dell’istanza, di poter adire il giudice tributario**.

 

Questo perché una volta introdotte le nuove e singole ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa, il passo ulteriore compiuto dal Legislatore con l’art. 1, comma 1, lett I e L del D.Lgs n.220/2023, che modifica gli art. 19 e art. 21 del D.Lgs 546/1992 (il quale contiene la disciplina del processo tributario), è stato quello di inserire, tra gli atti impugnabili nel processo tributario, il rifiuto espresso e tacito nei casi di autotutela obbligatoria e il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.

 

Analizzando dunque le novità apportate anche al processo fiscale possiamo così sintetizzare:

 

- Previsione di autotutela obbligatoria nei casi tassativamente elencati dall’art.10 quater dello Statuto del Contribuente e facoltativa nei casi di altre ipotesi di illegittimità o infondatezza dell’atto come stabilito dall’art. 10 quinquies.
- L’autotutela può verificarsi su autonomo impulso dell’amministrazione o su istanza di parte: in quest’ultimo caso il contribuente può impugnare il rifiuto dell’Amministrazione (e dunque rivolgersi al giudice tributario) ma ad alcune condizioni. Infatti, sono impugnabili unicamente:

 

1) il rifiuto espresso o tacito nei casi di autotutela obbligatoria;

 

2) il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.

 

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Fonte: [Ruoli e cartelle impugnabili con l’autotutela fiscale?](https://giornaledellepmi.it/ruoli-e-cartelle-impugnabili-con-lautotutela-fiscale/), Il Giornale delle PMI.
