Ruoli e cartelle impugnabili con l’autotutela fiscale?
Nonostante il comma 4-bis all’articolo 12 del Dpr 602/73(introdotto nel 2021 dal Dl146/2021) abbia di fatto precluso l’impugnazione di ruoli e cartelle affetti da vizio di notifica (tranne alcuni casi previsti dalla legge), a parere dell’Avv. Matteo Sances la recente riforma fiscale potrebbe portare ulteriori possibilità di difesa grazie alla NUOVA AUTOTUTELA.
Fa presente infatti l’Avv. Sances che “Se da una parte il legislatore ha impedito l’impugnazione dei ruoli e delle cartelle <<scoperti per la prima volta in esattoria perché notificati male>>, dall’altra ci siamo chiesti se grazie alla NUOVA AUTOTUTELA ci fosse la possibilità di difendersi in anticipo senza aspettare di subire azioni o pignoramenti da parte di Agenzia della Riscossione”.
Continua l’Avv. Sances “Da un attento esame della nuova normativa, il contribuente potrebbe proporre istanza di annullamento in autotutela obbligatoria contestando la mancanza di un presupposto fondamentale dell’atto (ossia la mancata notifica della cartella). A seguito dell’istanza potrebbero verificarsi due ipotesi alternative per il contribuente:
1) Od ottenere l’annullamento d’ufficio della cartella e del ruolo;
2) O ricevere un rigetto da parte degli enti che potrebbe comunque impugnare in giudizio (questo perchè il contribuente impugnerebbe davanti al giudice tributario il rigetto di autotutela e non il ruolo)”.
Sul punto, si segnalano dunque il Decreto Legislativo n. 220 del 30.12.2023 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO) e il Decreto Legislativo n. 219 del 30.12.2023 (MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) che hanno previsto rilevanti modifiche al processo tributario, in particolar modo rispetto all’istituto dell’autotutela.
In particolare, sono stati introdotti all’interno dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge n.212/2000) gli articoli 10 quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) e 10 quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa).
Per comprendere meglio la questione, risulta dunque opportuno riprendere il predetto articolo 10 quater, il quale prevede che:
“L’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull’individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;
- e)errore sul presupposto d’imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. …..”.
Alla luce di ciò, l’avvio di un procedimento di autotutela potrebbe portare a ottenere all’annullamento delle pretese illegittime o comunque la possibilità, in caso di rigetto dell’istanza, di poter adire il giudice tributario.
Questo perché una volta introdotte le nuove e singole ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa, il passo ulteriore compiuto dal Legislatore con l’art. 1, comma 1, lett I e L del D.Lgs n.220/2023, che modifica gli art. 19 e art. 21 del D.Lgs 546/1992 (il quale contiene la disciplina del processo tributario), è stato quello di inserire, tra gli atti impugnabili nel processo tributario, il rifiuto espresso e tacito nei casi di autotutela obbligatoria e il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.
Analizzando dunque le novità apportate anche al processo fiscale possiamo così sintetizzare:
- Previsione di autotutela obbligatoria nei casi tassativamente elencati dall’art.10 quater dello Statuto del Contribuente e facoltativa nei casi di altre ipotesi di illegittimità o infondatezza dell’atto come stabilito dall’art. 10 quinquies.
- L’autotutela può verificarsi su autonomo impulso dell’amministrazione o su istanza di parte: in quest’ultimo caso il contribuente può impugnare il rifiuto dell’Amministrazione (e dunque rivolgersi al giudice tributario) ma ad alcune condizioni. Infatti, sono impugnabili unicamente:
1) il rifiuto espresso o tacito nei casi di autotutela obbligatoria;
2) il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.