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title: "Rimborso Irap per gli Studi associati: cosa fare?"
url: https://giornaledellepmi.it/rimborso-irap-per-gli-studi-associati-cosa-fare/
author: "Matteo Sances"
published: 2026-10-15T06:55:09+02:00
modified: 2026-10-14T19:40:19+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Rimborso Irap per gli Studi associati: cosa fare?

*Matteo Sances · 15 Ottobre 2026 · Il Giornale delle PMI*

Grande rilievo ha avuto la **sentenza n.153/2026 della Corte costituzionale**, la quale ha stabilito che la mera appartenenza a uno studio associato o a un’associazione professionale non fa scattare in automatico l’obbligo di pagare l’IRAP e dunque anche per il passato è possibile chiedere il rimborso.

 

Si ritiene dunque opportuno indicare i punti chiave della predetta sentenza:

 

- **Superamento dell’automatismo**: La sola esistenza formale di un’associazione professionale non basta a giustificare l’imposta. Non esiste dunque una presunzione automatica di soggettività passiva IRAP per gli studi associati;
- **Requisito della “spersonalizzazione”**: L’IRAP è dovuta soltanto se l’attività professionale perde il carattere individuale e personale, ciò di norma è difficile che possa accadere per i professionisti iscritti a un ordine professionale **dove l’attività prestata risulta assolutamente personale** (es. medici, avvocati, notai, ecc…);
- **Attività mista (individuale e associata)**: Se all’interno dello stesso studio alcune prestazioni sono svolte individualmente dai singoli professionisti e altre in forma congiunta/organizzata, non è assoggettato a IRAP il reddito che deriva esclusivamente dal lavoro personale del singolo, a patto che sia adeguatamente separato da quello prodotto dalla struttura associata (in merito al rimborso Irap per i singoli professionisti si segnala ad esempio: [https://www.studiolegalesances.it/2021/02/03/non-paga-lirap-il-medico-con-un-dipendente/](https://www.studiolegalesances.it/2021/02/03/non-paga-lirap-il-medico-con-un-dipendente/) ).

 

In pratica, secondo la Corte costituzionale, l’Irap scatta solo se vi è un fenomeno di “spersonalizzazione” dell’attività tale da renderla ascrivibile direttamente al soggetto collettivo (e dunque l’attività viene svolta dalla società senza apporto personale del professionista).

 

Tuttavia nelle associazioni professionali tale “spersonalizzazione” non sempre si verifica (forse può avvenire per alcune attività come ad esempio per il centro elaborazione dati per la contabilità), si pensi ad esempio alle strutture associative tra professionisti costituite sostanzialmente allo scopo di ripartire i “costi di studio”, ossia il canone di locazione, l’acquisto beni strumentali, le prestazioni del personale ecc..

 

Tale modalità organizzativa quindi non dovrebbe essere soggetta a Irap e pertanto i contribuenti possono valutare la richiesta di rimborso dell’imposta. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale è onere del Fisco dimostrare l’esistenza della spersonalizzazione dell’attività che comporta l’equiparazione dell’associazione professionale a una società.

 

Per il passato, dunque, si potrebbe aprire la strada dei rimborsi, a partire dal **periodo d’imposta 2022**. Secondo l’articolo 38 del Dpr 602/1973, l’istanza va presentata entro 48 mesi dalla data del versamento che, secondo la Cassazione più recente (si veda la ***sentenza n.24175/2026 su [www.centrostudisances.it](http://www.centrostudisances.it)*** ), iniziano a decorrere dal saldo d’imposta di periodo e non dai singoli acconti. Quindi, per la prima annualità oggetto di recupero, il termine scade a giugno/luglio 2027.

 

La palla passa quindi ai contribuenti per valutare l’opportunità di avviare l’azione di recupero di quanto pagato in questi anni o meno.

 

***Avv. Matteo Sances***

 

***[www.centrostudisances.it](http://www.centrostudisances.it)***

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Fonte: [Rimborso Irap per gli Studi associati: cosa fare?](https://giornaledellepmi.it/rimborso-irap-per-gli-studi-associati-cosa-fare/), Il Giornale delle PMI.
