Riforma Fiscale: ecco la nuova autotutela

 Riforma Fiscale: ecco la nuova autotutela

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 3.01.2024 il Decreto Legislativo n. 220 del 30.12.2023 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO) e il Decreto Legislativo n. 219 del 30.12.2023 (MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) in attuazione della Legge Delega al Governo per la RIFORMA FISCALE (n. 111 del 9 agosto 2023) i quali hanno sancito rilevanti modifiche al processo tributario, in particolar modo rispetto all’istituto dell’AUTOTUTELA, la cui disciplina costituisce una delle più significative novità.

Le disposizioni si applicano ai ricorsi e appelli tributari notificati a partire dal 5.01.2024 

Occorre far presente che per autotutela si intende il potere (e dovere!) dell’Amministrazione finanziaria di annullare, revocare o modificare (in tutto o in parte) atti illegittimi precedentemente emanati, sia di propria iniziativa che su impulso del contribuente, senza la necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria.

L’autotutela si incardina sui principi costituzionali di legalità e di capacità contributiva, i quali giustificano l’annullamento d’ufficio di atti tributari palesemente viziati da parte della stessa Amministrazione che li ha commessi.

La nuova norma, dunque, prevede quanto segue.

L’art. 1, comma 1, lettera M del D.Lgs n. 219/2023 (MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) ha introdotto nella Legge 2000/2012 (cd. Statuto del Contribuente):

  • Art. 10 quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria)

1. L’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  1. a) errore di persona;
  2. b) errore di calcolo;
  3. c) errore sull’individuazione del tributo;
  4. d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;
  5. e) errore sul presupposto d’imposta;
  6. f) mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
  7. g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
  8. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
  9. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall’amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
  • Art. 10 quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

“1. Fuori dai casi di cui all’art. 10-quater, l’Amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. 

  1. Si applica il comma 3 dell’articolo 10-quater”.

Una volta introdotte le nuove e singole ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa, il passo ulteriore compiuto dal legislatore con l’art. 1, comma 1, lett I e L del D.Lgs n.220/2023, che modificano gli art. 19 e art. 21 del D.Lgs 546/1992 (il quale contiene la disciplina del processo tributario), è stato quello di inserire, tra gli atti impugnabili nel processo tributario, il rifiuto espresso e tacito nei casi di autotutela obbligatoria ed il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.

Il legislatore, in sintesi, ha fornito al contribuente la possibilità di impugnare il rifiuto espresso o tacito, nei casi in cui l’amministrazione non ricorre in autonomia all’autotutela obbligatoria, ed il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa, demandando al giudice il compito di ravvisare il dovere per l’Amministrazione di procedere all’annullamento e di decidere in tal senso.

In sostanza, a fronte del dovere di procedere all’autotutela esiste, di riflesso, il diritto del contribuente a pretenderne l’esercizio.

Non resta che attendere gli sviluppi sull’utilizzo che l’Amministrazione da un lato, e i contribuenti dall’altro,  faranno del nuovo e interessante istituto dell’autotutela.

Dott.ssa Giulia Frisenda

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

Immagine di 8photo su Freepik 

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