Responsabilità del datore di lavoro derivante dal contagio di un lavoratore nell’ambiente di lavoro e misure di ‘sorveglianza sanitaria eccezionale’
L’articolo 29-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – introdotto, in sede di conversione, dal 7 giugno 2020 dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 – reca norme in tema di obblighi del datore di lavoro ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro.
In forza di tale disposizione, il datore di lavoro – pubblico e privato – adempie all’obbligo di adottare ‘le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro’ ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile quando, al fine di contrastare e contenere il rischio di contagio negli ambienti di lavoro, abbia posto in essere le procedure e le misure prescritte dal Protocollo 24 aprile 2020.
Dunque, per quanto concerne il rischio da contagio da COVID-19 in occasione di lavoro, l’osservanza delle disposizioni dettate dal menzionato Protocollo 24 aprile 2020 – così come da specifici protocolli di settore o linee guida richiamati dall’articolo 1, comma 14 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e ‘recepiti’ dall’articolo 2 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 – esime il datore di lavoro dalla responsabilità di cui al già richiamato articolo 2087 del codice civile.
Al riguardo è opportuno precisare che in tema di tutela della salute dal rischio di contagio da COVID-19 rilevano non solo le prescrizioni contenute in protocolli o linee guida allegati al D.P.C.M. 17 maggio 2020, bensì anche le misure dettate da specifici accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Peraltro, è previsto che la mancata osservanza delle norme contenute in protocolli o linee guida può determinare la sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza (articolo 1, comma 15 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33).
Con riferimento alla materia prevenzionistica, è altresì opportuno precisare che sul piano della responsabilità civile assume rilievo anche il disposto di cui all’articolo 83, commi 1 e 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in forza del quale è stabilito rispettivamente che:
- fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale (ad oggi stabilita al 31 luglio 2020), il datore di lavoro è tenuto a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività produttiva e commerciale, assicurando una ‘sorveglianza sanitaria eccezionale’ dei lavoratori più esposti a rischio di contagio, rispetto ai seguenti parametri:
- età,
- condizione di rischio derivante da immunodepressione,
- esiti di patologie oncologiche,
- svolgimento di terapie salvavita,
- episodi di comorbilità che possono determinare una maggiore rischiosità;
- la temporanea inidoneità alla mansione accertata per effetto delle suddette disposizioni in tema di ‘sorveglianza sanitaria eccezionale’ non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato in essere.
Ferme restando le valutazioni effettuate dal datore di lavoro circa l’opportunità di consentire lo svolgimento dell’attività di lavoro da parte dei lavoratori presso la sede di lavoro coniugando le esigenze produttive con ‘la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro’, l’articolo 95 del richiamato D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prevede siano riconosciuti specifici finanziamenti a beneficio dell’impresa che adotti, in attuazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo 24 aprile 2020 (o di altro protocollo di settore vigente), misure volte a contrastare e ridurre il rischio di contagio nei luoghi di lavoro mediante l’acquisto di:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Il sostegno economico concedibile è stabilito nella misura massima di:
- 15.000 euro per le imprese che occupi sino a 9 lavoratori;
- 50.000 euro se l’impresa occupa da 10 a 50 lavoratori;
- 100.000 euro nel caso in cui l’impresa abbia in forza più di 50 lavoratori.
Tali incentivi sono incompatibili con altri benefici, anche di natura fiscale, che afferiscano ai medesimi costi ammissibili.
Il bando di finanziamento ISI 2019 è revocato e le risorse finanziarie per esso stanziate sono destinate al sostegno delle misure più sopra indicate. Si resta in attesa che l’INAIL fornisca le opportune istruzioni ai fini dell’accesso a tali incentivi.
di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche