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title: "Quali sono le differenze tra Startup innovativa a vocazione sociale e Impresa sociale"
url: https://giornaledellepmi.it/quali-sono-le-differenze-tra-startup-innovativa-a-vocazione-sociale-e-impresa-sociale/
author: "Maurizio Maraglino Misciagna"
published: 2021-03-31T07:06:55+02:00
modified: 2021-03-30T19:51:10+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["INFOIMPRESA", "La rassegna dell'una"]
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# Quali sono le differenze tra Startup innovativa a vocazione sociale e Impresa sociale

*Maurizio Maraglino Misciagna · 31 Marzo 2021 · Il Giornale delle PMI*

Più di una volta è capitato di mettere al centro del dibattito la differenza tra un **SIAVS** (startup **innovativa a vocazione sociale**) ed un’impresa **sociale.** Dall’entrate in vigore nel nostro ordinamento giuridico delle startup innovative (2012) molto spesso ci si è chiesti se le due qualifiche potessero convivere tra loro. Finalmente a distanza di anni, arriva il chiarimento del **Ministero dello Sviluppo Economico** secondo cui i due soggetti giuridici non possono convivere tra loro. Con il **parere n. 84932 del 23 marzo 2021** il Mise risponde al quesito posto da un utente circa la compatibilità tra la qualifica di **Start up a vocazione sociale** e quella di impresa sociale prevista dal **d.lgs 112/2017**.

 

Prima di entrare nel merito del parere del, facciamo un po’ di chiarezza e scopriamo subito cosa si intende per **SIAVS** e poi per **impresa** **sociale**.

 

### **Tratti distintivi dell’impresa sociale e SIAVS**

 

Con l’articolo **25 comma 4 del D.L. 179/2012** convertito con **Legge 221/2012**, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la qualifica di **Startup Innovativa a Vocazione Sociale (**d’ora in avanti per brevità denominate **“SIAVS”),** rappresentando un elemento importante di novità nel panorama del tessuto economico e sociale italiano. È bene evidenziare, sin da subito, che le **SIAVS** non rappresentano una nuova forma giuridica di fare impresa bensì una qualifica; un nuovo modo di intraprendere un’attività economica.  
 L’interesse del dibattito scientifico, intorno a questa nuova “qualifica imprenditoriale”, deriva da contemporanea presenza di diversi elementi di complessità aziendale. In particolare, è possibile individuare già dalla denominazione una serie di elementi di criticità:  
 – la fase di startup;  
 – l’elevato tasso di innovazione;  
 – il particolare valore sociale.  
 L’innovazione viene spesso considerata come una importante variabile economica nella crescita di un paese, ma completamente sconnessa dalla finalità sociale. L’intervento del legislatore è stato quello di “collegare” l’aspetto sociale con l’innovazione. Essa si trasforma in un primo tempo sia in nuove opportunità economiche\\imprenditoriali, e in un secondo tempo traduce i suoi effetti sullo stato sociale della comunità.

 

Possiamo dunque dire che l’**impresa sociale e le SIAVS**, sono introdotte dal Legislatore Italiano rispettivamente dal **Decreto Legislativo** **155/06 e dal Decreto Legge 179/2012**, e ***non rappresentano delle nuove forme giuridiche con cui svolgere*** ***l’attività di impresa, ma delle nuove qualificazioni che possono essere assunte da soggetti giuridici costituiti*** ***con qualsiasi forma giuridica.***

 

**L’art. 25 comma 2 del d.l. 179/2012** definisce inve la **SIAVS** come *“l’impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una **Societas Europaea**, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”* la quale possiede i requisiti elencati nell’articolo.

 

**L’art. 2, comma 1, d.lgs 155/2006** prevede che la vocazione sociale sia legate ai seguenti settori:

 

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- assistenza socio-sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

 

In riferimento all’impresa sociale, **l’articolo 1° del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006**, che recita: “*Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della **produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale**, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4*”.

 

Ne deriva quindi che l’**impresa sociale** è un ente del terzo settore, di diritto privato che in base all’**art. 1 comma 1 del d.lgs 112/2017** *“esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”* e può svolgere le attività specificate nell’art. 2 del d.lgs 112/2017.

 

Nonostante in prima battuta ci sia una certa compatibilità tra le attività poste dalle SIAVS che dall’impresa sociale, il parere del MiSE va invece a chiarire una volta pre tutte tale direzione, esprimendo incompatibilità tra le due qualifiche. Il **Ministero dello Sviluppo Economico** con il **parere n. 51317 del 25 febbraio 2021**, ha provveduto a confrontare l’art. 25, comma 4, con la disciplina recata, in tema di impresa sociale, dal DLGS 112/2017, dichiarando che *“appare evidente, ad avviso della scrivente, che le **SIAVS**, pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali (e ferma restando la necessità, si ritiene, di chiarire se il rinvio all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, possa intendersi oggi automaticamente come rinvio al corrispondente articolo e comma del DLGS 112/2017) risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime”*.

 

Il parere del MiSE **esclude nettamente un’ipotesi di compatibilità tra le due qualifiche**, evidenziando le **differenze normative** che esistono tra le due tipologie di enti:

 

- **SETTORE DI COMPETENZA**:

 

1. le imprese sociali operano nei settori di competenza in via stabile e principale (art. 1, c. 1, DLGS 112/17);
2. le SIAVS operano, nei settori di competenza, in via esclusiva (art. 25, c. 4, DL 179/12);

 

- **OBBLIGHI CONTABILI**:

 

1. le imprese sociali sono tenute al deposito del bilancio sociale (art. 9, c. 2, DLGS 112/17);
2. obbligo che non sussiste per le SIAVS;

 

- **CONTROLLO DI GESTIONE**:

 

1. le imprese sociali sono tenute comunque a nominare un organo di controllo (art. 10, c. 1, DLGS 112/17);
2. analogo obbligo sussiste per le start-up innovative (e, quindi, per le SIAVS) solo nel caso in cui ciò sia previsto per lo specifico tipo societario adottato (v., a titolo di esempio, per la forma più frequente di start-up, e cioè la SRL, l’art. 2477 cod. civ.);

 

- **PROCEDURE CONCORSUALI**:

 

1. le imprese sociali sono assoggettate, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa (art. 14, c. 1, DLGS 112/17);
2. le SIAVS (e le start-up in generale) sono di contro assoggettate, in tali casi, alla disciplina in tema di crisi da sovraindebitamento di cui al capo II della legge 3/2012 (art. 31, c. 1, DL 179/12).

 

**LE CONCLUSIONI NEL PARERE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

 

Per il **MISE** un’impresa in possesso della qualifica di SIAVS che vuole acquisire la **qualifica di impresa sociale**, essa dovrà necessariamente, al momento di tale acquisizione, **rinunciare alla qualifica precedentemente posseduta**, attraverso un’istanza di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle **start-up innovative.**

 

Pertanto, una **SIAVS per** acquisire la qualifica di **impresa sociale deve** abbandonare prima la qualifica stessa di SIAVS, non potendo quindi beneficiare di entrambe le qualifiche contemporaneamente.

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Fonte: [Quali sono le differenze tra Startup innovativa a vocazione sociale e Impresa sociale](https://giornaledellepmi.it/quali-sono-le-differenze-tra-startup-innovativa-a-vocazione-sociale-e-impresa-sociale/), Il Giornale delle PMI.
