Proroga e rinnovo dei contratti a termine: norme vigenti sino al 31 dicembre 2020
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica, l’articolo 8, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 proroga dal 30 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per rinnovare o prorogare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – senza la necessità di apporre una causale nell’atto di proroga o rinnovo; in ogni caso, la durata massima complessiva del contratto individuale non può essere superiore a 24 mesi.
In altri termini, a far tempo dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020 è possibile per una sola volta:
- prorogare il termine apposto al contratto successivamente al dodicesimo mese di vigenza dello stesso anche in assenza di:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori,
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- rinnovare il contratto di lavoro senza che sia formalmente dedotta nell’atto di rinnovo almeno una delle esigenze testé indicate con riferimento all’ipotesi della proroga del termine.
A titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui il contratto sia stato sottoscritto (senza causale) in data 20 agosto 2020 fissando al 30 dicembre 2020 il termine ultimo di vigenza, quest’ultimo potrebbe essere prorogato di ulteriori 12 mesi, senza che ricorra la necessità di dedurre espressamente nell’atto almeno una fra le esigenze più sopra elencate.
Con specifico riguardo al numero delle proroghe consentite, la disposizione in esame si presta a diverse interpretazioni.
Infatti, ponendosi in deroga all’articolo 21 del citato D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, potrebbe ritenersi che ove sia stato già raggiunto il limite massimo ordinariamente consentito di 4 proroghe del contratto di lavoro, il termine apposto possa essere prorogato una quinta volta senza la necessità di indicare una causale e fermo restando il limite massimo di durata del rapporto pari a 24 mesi. Tuttavia, è altresì ragionevole ritenere che le proroghe consentite non possano comunque essere in numero superiore a quattro, essendo derogato il solo obbligo di dedurre le esigenze più sopra elencate.
È opportuno ribadire che continua a vigere il limite di durata stabilito dall’articolo 19, comma 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per effetto del quale nell’ipotesi di successione di contratti intercorsi tra il datore di lavoro e lo stesso lavoratore e conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (e indipendentemente dai periodi d’interruzione tra un contratto e l’altro) la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati non può essere superiore a 24 mesi.
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia, prorogato o rinnovato il contratto senza dedurre formalmente le esigenze suindicate ai sensi dell’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è comunque possibile che sia nuovamente e per una sola volta prorogato o rinnovato il termine del contratto individuale di lavoro in applicazione dell’articolo 8 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
Da ultimo è appena il caso di precisare che è stato abrogato il comma 1-bis dell’articolo 93, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che aveva previsto l’automatico rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato e dei rapporti di apprendistato per una durata pari ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa determinata dell’emergenza epidemiologica.
Pertanto, dal 15 agosto 2020 detto automatismo non trova più applicazione e i contratti di lavoro cessano alla naturale scadenza.
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche