Proroga al 30 giugno 2021 per la domanda di accesso al Fondo Nuove Competenze
È stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la stipulazione del contratto collettivo di lavoro – aziendale o territoriale – di rimodulazione dell’orario di lavoro da allegare alla domanda di accesso al ‘Fondo nuove competenze’ (FNC) e al quale è prescritto sia allegato il progetto per lo sviluppo delle competenze professionali attraverso il quale sono individuati gli obiettivi di apprendimento dei lavoratori destinatari del progetto (art. 1 del D.I. 22 gennaio 2021 e art. 5, c. 1 del D.I. 9 ottobre 2020).
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso al FNC è fissato al 30 giugno 2021 (art. 1 del D.I. 22 gennaio 2021); in ogni caso, le procedure di rendicontazione e di spesa dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2021 (D.D. 17 febbraio 2021, n. 69 e art. 1, c. 1 del D.I. 9 ottobre 2020 come modificato dal citato art. 1 del D.I. 22 gennaio 2021).
Come noto, il ‘Fondo nuove competenze’ è stato istituito ai sensi dell’art. 88, c. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, al fine di:
- ‘innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro’;
- dare la possibilità ai lavoratori di acquisire nuove o maggiori competenze professionali, perché sia in tal modo agevolato il processo di adattamento alle nuove condizioni del mercato del lavoro;
- sostenere le imprese nel processo di rinnovamento dei modelli organizzativi e produttivi determinato dall’emergenza epidemiologica.
Come anticipato, al fine del raggiungimento di tali obiettivi è previsto sia stipulato un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro, prevedendo che parte dell’orario di lavoro dei lavoratori coinvolti sia dedicato allo svolgimento di un progetto formativo, finanziato dal FNC, limitatamente alla retribuzione e alla contribuzione obbligatoria relative alle ore di formazione effettivamente svolte dai lavoratori, previo accoglimento della domanda.
Dunque, l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve:
- essere corredato da un progetto formativo definito sulla base del fabbisogno formativo rilevato dal datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze professionali per i propri lavoratori;
- indicare il numero dei lavoratori coinvolti nonché il numero di ore previste per lo svolgimento del progetto formativo (nel limite massimo di 250 ore per ciascun lavoratore).
Lo scorso 11 febbraio 2021 l’ANPAL ha offerto ulteriori chiarimenti sia in tema di accordo collettivo e sindacale che con riguardo ai criteri e modalità di compilazione delle tabelle da allegare alla domanda di intervento del Fondo.
Più precisamente, l’accordo di rimodulazione dell’orario è considerato validamente sottoscritto anche quando, non avendo l’azienda una rappresentanza sindacale interna, sia stato stipulato con una sola organizzazione sindacale, purché questa risulti essere maggiormente rappresentativa a livello aziendale. La verifica di tale requisito è affidata al datore di lavoro istante e qualora la sussistenza di tale requisito non possa essere dimostrata, si prefigurano:
- la decadenza del datore di lavoro dal diritto di potersi avvalere del sostegno finanziario del Fondo;
- l’obbligo di restituzione del finanziamento eventualmente già erogato;
- l’esposizione alla responsabilità penale derivante dalla mendace dichiarazione resa, a cui potrebbe aggiungersi l’eventuale finalità fraudolenta rilevata dalle autorità competenti.
È stato altresì specificato che la ‘condivisione’ dell’accordo sindacale può essere effettuata anche a distanza in modalità telematica ‘tramite e-mail che rechino il dominio dell’OO.SS. o il dominio dell’azienda con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno’.
Fermo restando che per ‘condivisione’ debba qui intendersi il raggiunto accordo tra le Parti circa i contenuti dell’intesa, è in tal modo confermata la prassi in essere seguita dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali nel corso dell’attuale emergenza epidemiologia.
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche