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title: "Pignoramento nullo se i tributi sono sospesi"
url: https://giornaledellepmi.it/pignoramento-nullo-se-i-tributi-sono-sospesi/
author: "Giulia Frisenda"
published: 2024-07-18T07:40:37+02:00
modified: 2024-07-17T20:07:49+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Pignoramento nullo se i tributi sono sospesi

*Giulia Frisenda · 18 Luglio 2024 · Il Giornale delle PMI*

> Con recente sentenza il Tribunale di Lecce ha sancito che nel caso in cui le cartelle riguardanti il contribuente sono sospese è precluso ad Agenzia Riscossione l’avvio di procedure esecutive.

Il caso in questione, deciso con la **sentenza del Tribunale di Lecce n.587/2024** pubblicata il 16/02/2024 ha coinvolto un contribuente, difeso dall’Avv. Matteo Sances, il quale ha subito un illegittimo pignoramento da parte di *Ader* (*sentenza visibile su [www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it/) – Sez. Documenti*).

 

La vicenda prende avvio dalla notifica al contribuente di un’intimazione di pagamento per un totale di euro 142.747,51, relativa a 36 cartelle esattoriali e 11 avvisi di addebito, la quale è stata prontamente impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce tramite ricorso/reclamo (*ex* art.17 bis del Dlgs n.546/1992).

 

Contestualmente era stata data comunicazione ad *Ader* a mezzo posta elettronica certificata informando lo stesse Ente riscossore che, ai sensi dell’art.17bis, comma 8, del Dlgs n.546/92 l’esecuzione degli atti impugnati era sospesa per legge fino alla scadenza del termine di novanta giorni dall’impugnazione.

 

Noncurante di ciò, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al contribuente un atto di pignoramento presso terzi *ex* art.72*bis* del DPR n.602/73 sulla base degli stessi titoli già impugnati nel ricorso/reclamo.

 

A questo punto il contribuente per tutelare i propri diritti era costretto a proporre ricorso anche dinanzi al Tribunale di Lecce per opporsi all’illegittimo pignoramento subito e lamentando altresì la mancata trasparenza in merito alle somme pretese dal concessionario a titolo di interessi di mora, sanzioni civili e oneri di riscossione coattiva e al relativo calcolo dei predetti accessori.

 

Il giudice, accogliendo il ricorso del contribuente, si è così pronunciato: *“l’attore opponente ha documentalmente provato di avere presentato … pochi giorni dopo la notifica dell’intimazione di pagamento n…., apposito reclamo di cui all’art. 17 bis e di averlo comunicato in pari data all’ente di riscossione. **Ciò nonostante, ADER ha dato corso, il successivo 26.9.2018, alla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi ex art.72bis del DPR n .602/73, sulla base degli stessi titoli già impugnati nel ricorso/reclamo”.***

 

Il Tribunale di Lecce, dunque, riconoscendo la fondatezza dell’opposizione del contribuente, ha stabilito che *Ader* ha violato il principio di sospensione automatica degli atti esattoriali durante il procedimento di ricorso/reclamo. La sentenza ha pertanto dichiarato l’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi e ha condannato Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite. La sentenza inoltre risulta passata in giudicato poiché non appellata.

 

Come si può leggere in sentenza, infatti: *“In conclusione, rigettata ogni altra domanda, **l’atto di pignoramento impugnato va dichiarato inefficace per l’inosservanza del termine previsto dall’art. 17bis, D.Lgs. 546/1992** … **Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione alla restituzione** in favore di Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata delle somme già erogate in virtù dell’atto di pignoramento inefficace … **Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese** e competenze del giudizio”.*

 

Si precisa che nonostante la Riforma Fiscale del 2023 abbia abolito il ricorso/reclamo *ex* art.72*bis* del DPR n.602/73, dalla vicenda analizzata si può estrapolare un fondamentale principio, ovverosia che, **IN CASO DI SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE, L’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE NON PUÒ DARE AVVIO A PROCEDURE ESECUTIVE IN DANNO DEL CONTRIBUENTE.**

 

Un altro esempio di sospensione legale della riscossione, attualmente in vigore, è rappresentato ad esempio dall’invio del ***modello SL1*** tramite l’***istanza*** presentata ai sensi della ***legge n.228/2012.*** Tale norma, infatti, prevede all’art.1 comma 537 che i “*concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.*

 

Anche in questa ipotesi è precluso ad *Ader* avviare procedure esecutive fino a quando il procedimento di sospensione legale non è terminato.

 

In conclusione, è fondamentale che l’Amministrazione rispetti le norme procedurali previste proprio per garantire il rispetto dei diritti dei contribuenti durante i processi di riscossione coattiva, i quali non possono essere compromessi da arbitrarie e illegittime azioni esecutive.

 

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Fonte: [Pignoramento nullo se i tributi sono sospesi](https://giornaledellepmi.it/pignoramento-nullo-se-i-tributi-sono-sospesi/), Il Giornale delle PMI.
