Pignoramento nullo se i tributi sono sospesi

 Pignoramento nullo se i tributi sono sospesi

Il caso in questione, deciso con la sentenza del Tribunale di Lecce n.587/2024 pubblicata il 16/02/2024 ha coinvolto un contribuente, difeso dall’Avv. Matteo Sances, il quale ha subito un illegittimo pignoramento da parte di Ader (sentenza visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

La vicenda prende avvio dalla notifica al contribuente di un’intimazione di pagamento per un totale di euro 142.747,51, relativa a 36 cartelle esattoriali e 11 avvisi di addebito, la quale è stata prontamente impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce tramite ricorso/reclamo (ex art.17 bis del Dlgs n.546/1992).

Contestualmente era stata data comunicazione ad Ader a mezzo posta elettronica certificata informando lo stesse Ente riscossore che, ai sensi dell’art.17bis, comma 8, del Dlgs n.546/92 l’esecuzione degli atti impugnati era sospesa per legge fino alla scadenza del termine di novanta giorni dall’impugnazione.

Noncurante di ciò, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al contribuente un atto di pignoramento presso terzi ex art.72bis del DPR n.602/73 sulla base degli stessi titoli già impugnati nel ricorso/reclamo.

A questo punto il contribuente per tutelare i propri diritti era costretto a proporre ricorso anche dinanzi al Tribunale di Lecce per opporsi all’illegittimo pignoramento subito e lamentando altresì la mancata trasparenza in merito alle somme pretese dal concessionario a titolo di interessi di mora, sanzioni civili e oneri di riscossione coattiva e al relativo calcolo dei predetti accessori.

Il giudice, accogliendo il ricorso del contribuente, si è così pronunciato: “l’attore opponente ha documentalmente provato di avere presentato … pochi giorni dopo la notifica dell’intimazione di pagamento n…., apposito reclamo di cui all’art. 17 bis e di averlo comunicato in pari data all’ente di riscossione. Ciò nonostante, ADER ha dato corso, il successivo 26.9.2018, alla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi ex art.72bis del DPR n .602/73, sulla base degli stessi titoli già impugnati nel ricorso/reclamo”.

Il Tribunale di Lecce, dunque, riconoscendo la fondatezza dell’opposizione del contribuente, ha stabilito che Ader ha violato il principio di sospensione automatica degli atti esattoriali durante il procedimento di ricorso/reclamo. La sentenza ha pertanto dichiarato l’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi e ha condannato Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite. La sentenza inoltre risulta passata in giudicato poiché non appellata.

Come si può leggere in sentenza, infatti: “In conclusione, rigettata ogni altra domanda, l’atto di pignoramento impugnato va dichiarato inefficace per l’inosservanza del termine previsto dall’art. 17bis, D.Lgs. 546/1992 … Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione alla restituzione in favore di Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata delle somme già erogate in virtù dell’atto di pignoramento inefficace … Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. 

Si precisa che nonostante la Riforma Fiscale del 2023 abbia abolito il ricorso/reclamo ex art.72bis del DPR n.602/73, dalla vicenda analizzata si può estrapolare un fondamentale principio, ovverosia che, IN CASO DI SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE, L’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE NON PUÒ DARE AVVIO A PROCEDURE ESECUTIVE IN DANNO DEL CONTRIBUENTE. 

Un altro esempio di sospensione legale della riscossione, attualmente in vigore, è rappresentato ad esempio dall’invio del modello SL1 tramite l’istanza presentata ai sensi della legge n.228/2012. Tale norma, infatti, prevede all’art.1 comma 537 che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.

Anche in questa ipotesi è precluso ad Ader avviare procedure esecutive fino a quando il procedimento di sospensione legale non è terminato.

In conclusione, è fondamentale che l’Amministrazione rispetti le norme procedurali previste proprio per garantire il rispetto dei diritti dei contribuenti durante i processi di riscossione coattiva, i quali non possono essere compromessi da arbitrarie e illegittime azioni esecutive.

Immagine di freepik

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