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title: "Pignoramento esattoriale annullato: “Gli interessi sono illegittimi”"
url: https://giornaledellepmi.it/pignoramento-esattoriale-annullato-gli-interessi-sono-illegittimi/
author: "Redazione"
published: 2025-09-10T06:55:57+02:00
modified: 2025-09-09T18:47:09+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Pignoramento esattoriale annullato: “Gli interessi sono illegittimi”

*Redazione · 10 Settembre 2025 · Il Giornale delle PMI*

Il Tribunale di Lecce, con una sentenza unica nel suo genere, dichiara per la prima volta illegittimi gli interessi applicati da Agenzia della Riscossione in un pignoramento esattoriale (**sentenza Trib. Lecce 730/2025**).

 

Nel caso in questione una società della provincia di Lecce – assistita dall’Avv. Matteo Sances – aveva contestato un pignoramento esattoriale poiché le pretese non erano dovute (in quanto già pagate) e anche perché gli interessi applicati venivano ritenuti errati.

 

Ebbene, il Tribunale oltre ad annullare il pignoramento e ad accertare la non debenza di oltre 400 mila euro di tributi **analizza gli interessi applicati da Agenzia Riscossione**. In particolare, il giudice dichiara illegittimi gli interessi applicati sui contributi previdenziali poiché per queste pretese è prevista una norma speciale (ossia l’art.116 della legge n.388/2000).

 

La sentenza, infatti, analizza l’art. 116 della legge n.388/2000 dichiarando “*Il combinato disposto dei commi 8 e 9 della disposizione normativa da ultimo citata porta a concludere che **l’Inps possa applicare le somme aggiuntive, a titolo di sanzione civile, solo in caso di mancato pagamento delle pretese contributive e che tali somme non possono comunque superare il limite del 40% dei contributi dovuti, iniziando a maturare gli interessi di mora esclusivamente al superamento di tale limite***”.

 

Riassumendo, dunque, la norma prevede solo per gli atti contributivi scaduti (e quindi in caso di cartelle esattoriali o avvisi di addebito relativi a contributi Inps non pagati entro 40 giorni dalla notifica) i seguenti accessori:

 

1) Applicazione di sanzioni civili che aumentano ogni anno fino ad arrivare massimo al 40% dei contributi non pagati;

 

2) Applicazione di interessi di mora sui contributi solo al momento in cui le sanzioni raggiungono il predetto 40%.

 

Ne deriva, quindi, che risultano illegittimi gli interessi di mora applicati su tali pretese laddove le sanzioni civili non siano state ancora irrogate e/o comunque non abbiano raggiunto il 40% dei contributi.

 

La sentenza è stata depositata il 6 marzo scorso ma è stata impugnata solo nei giorni scorsi dal concessionario e dunque toccherà alla Corte d’appello esaminare di nuovo la questione.

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Fonte: [Pignoramento esattoriale annullato: “Gli interessi sono illegittimi”](https://giornaledellepmi.it/pignoramento-esattoriale-annullato-gli-interessi-sono-illegittimi/), Il Giornale delle PMI.
