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title: "Pensioni e incumulabilità con redditi da lavoro"
url: https://giornaledellepmi.it/pensioni-e-incumulabilita-con-redditi-da-lavoro/
author: "Redazione"
published: 2024-02-01T06:30:29+01:00
modified: 2024-01-31T20:59:47+01:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["LAVORO"]
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# Pensioni e incumulabilità con redditi da lavoro

*Redazione · 1 Febbraio 2024 · Il Giornale delle PMI*

> La normativa vigente stabilisce alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro.

La normativa vigente stabilisce alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro.

 

In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.

 

L’INPS, tra l’altro, provvede a informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

 

Infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

 

La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.

 

L’INPS, attraverso le circolari [n. 11 del 2019](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2019.01.circolare-numero-11-del-29-01-2019_502.html)e n. [117 del 2019](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2019.08.circolare-numero-117-del-09-08-2019_776.html)(a cui si rinvia per tutti gli approfondimenti) ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

 

Si fa presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.

 

Immagine di [Freepik](https://it.freepik.com/foto-gratuito/gioielliere-maschio-che-lavora-nel-negozio_76544352.htm#page=3&query=anziano%20lavoratore&position=33&from_view=search&track=ais&uuid=2a6d659c-8c78-48d5-b9df-6648441be07f)

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Fonte: [Pensioni e incumulabilità con redditi da lavoro](https://giornaledellepmi.it/pensioni-e-incumulabilita-con-redditi-da-lavoro/), Il Giornale delle PMI.
