Dal 1°gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.
Infatti, l’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo l’obbligo di dotazione di indirizzo di posta elettronica certificata anche: « …agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».
La ragione alla base di questa disposizione è promuovere una maggiore trasparenza nella gestione aziendale e garantire una comunicazione più efficace, sicura e tracciabile tra amministratori, imprese e pubblica amministrazione.
La pec, infatti, ha valore legale paragonabile a una raccomandata con ricevuta di ritorno, certificando sia l’invio sia la ricezione di messaggi.
In attesa di chiarimenti ministeriali, nei giorni scorsi, una interpretazione inevitabilmente restrittiva della predetta nuova disposizione aveva spinto le Camere di Commercio a sospendere le domande di iscrizione delle nuove società che non fossero complete dell’indirizzo pec dei loro amministratori.
Oggi, tuttavia, la Camera di Commercio di Milano optando per una lettura più ampia della norma ha dichiarato, con una comunicazione pubblicata sul proprio portale internet, che al momento dell’iscrizione della società nel Registro delle imprese, l’indirizzo pec della società può essere utilizzato anche dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale.
Tale rimedio, è dipeso dal fatto che il domicilio digitale altro non è che la riproduzione del domicilio fisico all’interno mondo virtuale.
Dunque, considerato che è stato sempre possibile per l’amministratore collocare il proprio domicilio fisico presso la stessa società, per analogia, ora è possibile che l’amministratore della società possa eleggere il proprio domicilio digitale presso quello della società che amministra.
Dott. Danilo Romano
Avv. Matteo Sances