Partite Iva in Parlamento a difesa delle PMI
Richiesta di rinvio urgente della rottamazione ma non solo.
Si vocifera un possibile rinvio dei pagamenti della rottamazione delle cartelle e gran parte del merito va attribuito alle numerose associazioni di partite Iva che lo scorso 21 novembre sono intervenute in Parlamento.
A tal riguardo, abbiamo raggiunto il Dott. Antonio Sorrento, Presidente di Partite Iva Nazionali (PIN) il quale dichiara: “Siamo riusciti finalmente a creare un comitato che raggruppa varie associazioni di partite iva e in questo modo a portare la voce di migliaia di piccoli imprenditori in Parlamento. Abbiamo esposto il grave disagio che stiamo subendo ma non solo, abbiamo anche cercato di dare soluzioni concrete a molti problemi che ci affliggono. Abbiamo chiesto a gran voce il rinvio delle scadenze dei pagamenti della rottamazione delle cartelle esattoriali fissate per il prossimo 10 dicembre 2020. Proprio su questo argomento, sottolineo che nelle settimane scorse abbiamo scritto al Ministro dell’economia e delle finanze per segnalare le gravi difficoltà delle partite iva a rispettare le scadenze della rottamazione”.
Interviene sul punto anche la Presidente di Rete delle Partite IVA Regione Liguria, Marina Geirola, la quale ci fa sapere come sia stata richiesta l’eliminazione degli interessi e oneri da ogni tipologia di sanzione o bolletta e come il tema dell’affitto sia quello a maggior rilevanza.
In particolare, la Presidente sottolinea come gli interessi per i ritardi di pagamento debbano essere annullati in quanto il ritardo o il mancato pagamento sono causa dell’emergenza epidemiologica di rilevanza internazionale da COVID-19 (D.L. 6/2020, convertito in Legge n. 13/2020 e dei relativi DPCM attuativi). Segnala ancora la Presidente Geirola: “Per quanto riguarda affitti e locazioni abbiamo richiesto la sospensione del pagamento del canone in virtù del fatto che il proprietario stesso non vi paghi le tasse. Pertanto, nel momento in cui si viene a creare una situazione, non imputabile né al proprietario, né al locatario, il corrispettivo mensile di locazione può essere agevolato dallo Stato, in relazione alle imposte e tasse previste, esonerandone il pagamento delle stesse commisurate al tempo stesso di durata dello stato di emergenza e per i successivi 12 mesi. L’ordinamento prevede anche, all’art. 1256, comma 2, codice civile, che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche se temporanea, configura l’assenza di responsabilità nel ritardo.
È evidente perciò che l’oggettiva impossibilità costituisce un caso di applicazione degli artt.1256 e 1218 c.c. e fa venire meno, per la durata di tale periodo, la responsabilità per il ritardo nell’adempimento dei canoni locatizi. Ulteriormente, abbiamo sottolineato che l’oggettiva impossibilità di svolgere l’ordinaria attività nell’immobile locato ed il conseguente mancato guadagno comporta l’eccessiva onerosità del canone di locazione a suo tempo convenuto, e che pertanto si rende necessaria una modifica contrattuale in grado di riportare il canone locatizio ad una più sostanziale equità, come d’altronde consentito dall’ art. 1467 codice civile” queste le affermazioni del Presidente, a testimonianza dell’impegno profuso circa il tema in questione.
Ci auguriamo, dunque, che le associazioni di partite Iva riescano nel loro obiettivo.