Omesso versamento Iva, assolto imprenditore: “la colpa è dei clienti”

 Omesso versamento Iva, assolto imprenditore: “la colpa è dei clienti”

Il Trib. di Taranto condannava un imprenditore in relazione al reato di cui all’art.10-ter d.lgs. n.74/2000 (Omesso versamento di Iva), in qualità di legale rappresentante di una società, per gli anni d’imposta 2014 e 2015. La Corte d’Appello di Lecce-sez. dist. Taranto, confermava la sentenza del primo grado di giudizio.

In seguito, l’imprenditore pugliese ricorreva alla Cassazione deducendo che i precedenti gradi di giudizio avessero ignorato la causa che aveva determinato l’inadempimento dell’obbligazione tributaria, ossia la materiale impossibilità di poter far fronte agli obblighi di versamento dell’Iva, a causa dei mancati pagamenti della clientela.

La Corte di Cassazione-sezione penale, accolto il ricorso e accertata l’insussistenza di dolo dell’imprenditore, ribaltava la sentenza precedente la quale non aveva fornito risposte adeguate alle deduzioni difensive concernenti la concreta impossibilità di far fronte ai versamenti dovuti (sentenza visibile su www.studiolegalesances.it  – sez. Documenti). Rilevava, dunque, i seguenti motivi.

L’attività dell’imprenditore era strettamente legata all’unico cliente committente (consistente nel più grande stabilimento siderurgico italiano). Inoltre, il committente pagava con estremo ritardo (anche di mesi) ma pretendeva comunque dall’imprenditore la correttezza della documentazione contributiva (c.d. Durc) costringendolo a enormi sforzi finanziari e infine il successivo crollo finanziario del committente e il conseguente credito non pagato all’imprenditore per circa 600.000 euro.

Le azioni legali avviate dall’imprenditore per il recupero del credito “trovavano sbarramento nel fallimento della società committente” (come dichiarato in sentenza).

La Suprema Corte di Cassazione, dunque, valutate tutte queste questioni cassava la sentenza della Corte d’Appello di Lecce.

Inoltre, in sentenza i Giudici hanno osservato che, sulla scorta dell’entrata in vigore della riforma penale tributaria, il recentissimo D.Lgs. n.87/2024 ha introdotto all’art.13 del predetto decreto, il nuovo comma 3 bis il quale prevede che: “I reati di cui agli art. 10 bis e 10 ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.

Parrebbe che l’esplicitazione del comma 3-bis dell’art. 13 sembra ora poter rappresentare, un utile baluardo normativo affinché, al ricorrere dei presupposti indicati, l’esclusione della punibilità non possa essere negata.

Immagine di Racool_studio su Freepik

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