“Nuovi” compiti del Garante Nazionale del Contribuente dopo la riforma fiscale
Con Legge delega n.111/2023 in materia di riforma fiscale è stata disposta la revisione anche dello “Statuto del Contribuente”, introdotto ormai 24 anni fa dalla Legge n. 212/2000.
Il D.Lgs. n.219/2023, pubblicato sulla G.U. il 3 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 18 gennaio scorso, ha dato attuazione alla suddetta delega secondo i principi e le indicazioni appositamente dettati all’art.4 della predetta legge 111/2023, per garantire la certezza del diritto, tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, promuovere la leale collaborazione tra ente impositore e la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
In particolare, il predetto articolo 4, al comma 1, lett.i) invitava il legislatore a prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del “Garante Nazionale del Contribuente” e la contestuale soppressione del “vecchio” Garante (regionale) del contribuente.
In attuazione della citata delega, il nuovo art.13 dello “Statuto del Contribuente” istituisce dunque il “Garante Nazionale del Contribuente”, organo monocratico con sede in Roma, con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il disposto normativo stabilisce che tale organo venga scelto tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai in servizio o a riposo; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza. Viene nominato dal Ministero delle Finanze e opera in piena autonomia. A suo supporto tecnico e amministrativo intervengono gli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria e del Ministero.
Tuttavia, sebbene lo Statuto contenga disposizioni generali dell’ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, di capacità contributiva e progressività del sistema tributario, altrettanto non sembrerebbe desumersi dal nuovo art.13.
Paragonando il vecchio Garante con il nuovo si rileva la cancellazione della possibilità per il nuovo Garante di individuare “i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all’ufficio centrale per l’informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare …” (ossia il vecchio comma 11 dell’art.13). Per giunta è stato soppresso anche il vecchio comma 6 dell’art.13, che stabiliva “Il Garante del contribuente …. rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente”.
Alla luce di tutte le considerazioni effettuate, appare evidente come questo “nuovo” Garante del Contribuente sia stato spogliato di quei pochi poteri di cui disponeva nei confronti del fisco per tutelare realmente i diritti dei contribuenti.