Nullità del contratto di mutuo agrario per indeterminatezza degli interessi
Si segnala l’importante sentenza 3 novembre 2020, n. 1890 (testo in calce) della Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione civile, che ha accolto parzialmente l’opposizione all’esecuzione del correntista accertando e dichiarando la nullità della clausola del contratto di mutuo agrario avente ad oggetto il tasso di interesse e l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi (sentenza disponibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
Nel caso di specie, è emersa l’illegittimità delle pretese intimate a seguito di conclusione del contratto di mutuo agrario – poiché esse risultano non dovute in virtù dell’applicazione di un tasso effettivo di interesse diverso da quello concordato e dunque più sfavorevole al cliente – in quanto superiore a quest’ ultimo per effetto dell’occulta applicazione del regime di capitalizzazione composta.
La Corte, ha affermato che sola indicazione nel contratto del TAN (Tasso Annuale Nominale) è insufficiente per determinare gli interessi dovuti in violazione degli artt. 1346 cc e 117 TUB.
Alla luce di ciò, è evidente che per accertare il prezzo reale di un finanziamento non è sufficiente la sola indicazione del TAN (Tasso Annuale Nominale) ma occorre indicare i criteri che qualificano il rapporto come ad. es. i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.
Nello specifico, la Corte a pagina 9 della sentenza dichiara che “i criteri in base ai quali viene determinato il tasso di interesse effettivo non sono affatto estrinsecati né nel contratto né nella documentazione ad esso allegata, né sono “obiettivamente individuabili” attraverso il loro esame…. l’applicazione, peraltro in assenza di previsione contrattuale, del regime finanziario della capitalizzazione composta, da cui è scaturito un costo occulto di € 29.798,90 pari alla differenza tra € 71.102,42, cioè l’importo degli interessi risultante dal piano di ammortamento, e € 41.303,52 pari all’importo degli interessi in un piano di ammortamento con capitalizzazione semplice”.
Tale sentenza afferma che, qualora all’interno del contratto il tasso di interesse non venga dichiarato, tale omissione genera la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex. artt.1346-1418, 2 co. c.c., e per violazione della forma scritta ad substantiam dall’art. 117 co. 4 TUB per gli interessi ultralegali.
Per tale motivo, la Corte di Appello di Bari dichiara l’illegittimità degli interessi richiesti dalla Banca in quanto non dovuti a seguito di applicazione occulta del regime finanziario di capitalizzazione composta e condanna l’appellante a rifondere le spese giudiziali dell’appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Avv. Lucrezia Greco
Avv. Matteo Sances