L’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro per contagio da COVID-19
L’art. 42 del D.L. n. 18/2020 ha equiparato il contagio da nuovo coronavirus, avvenuto nel corso dello svolgimento di attività lavorativa, all’infortunio sul lavoro, potendo, dunque, il lavoratore contagiato beneficiare della relativa copertura assicurativa INAIL.
In particolare, l’art. 42 del D.L. n. 18/2020 stabilisce al secondo comma che «nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati».
In altre parole, il legislatore ha voluto estendere la già prevista copertura assicurativa INAIL nelle ipotesi di patologie infettive contratte sul lavoro anche ai casi di contagio da COVID-19, con la conseguenza che tutti i lavoratori assicurati all’istituto previdenziale hanno diritto alla relativa copertura assicurativa non solo in caso di infezione ma anche per le ipotesi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore.
In tal senso si è espressa anche INAIL con le circolari n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020, nelle quali l’istituto previdenziale specifica l’ambito di applicazione della tutela assicurativa, l’iter procedurale per la denuncia dell’infortunio da contagio da COVID-19 e i criteri di accertamento dell’infortunio.
In relazione a quest’ultimo aspetto, l’INAIL ha previsto che sia per gli operatori sanitari, che in ragione della propria attività lavorativa sono costantemente esposti ad un elevato rischio di contagio, che per tutti i lavoratori che svolgono attività lavorativa a contatto con la clientela, operi la presunzione semplice di origine professionale della malattia.
Pertanto, affinché il contagio da COVID-19 sia considerato al pari di un infortunio su lavoro è sufficiente che sia ragionevolmente probabile che l’infezione del lavoratore sia avvenuta in contesto lavorativo, lasciando l’onere di provare il contrario a carico dell’istituto previdenziale.
Dott. Tiziano De Salve
Avv. Matteo Sances