Lavoro agile o congedo straordinario per il periodo di quarantena del figlio
Sino al 31 dicembre 2020, il genitore lavoratore di un figlio minore di anni quattordici posto in quarantena obbligatoria a motivo di un contatto verificatosi nel plesso scolastico può rendere la prestazione in regime di ‘lavoro agile’ per l’intero periodo di quarantena o frazione di esso. Quando tale soluzione non sia percorribile, il lavoratore ha titolo a beneficiare di un periodo di congedo straordinario indennizzato.
Così dispone a decorrere dal 9 settembre 2020 l’articolo 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111, in forza del quale è introdotta un’apposita disciplina con riguardo al genitore lavoratore di un figlio convivente minore di anni quattordici che sia stato posto in quarantena per espressa e formale disposizione del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale competente a motivo di un contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Come detto, la citata norma stabilisce che in tale ipotesi il genitore possa svolgere la propria attività di lavoro in regime di ‘lavoro agile’ per l’intero periodo di quarantena o per una frazione dello stesso.
Nel solo caso in cui il ricorso al ‘lavoro agile’ non sia una soluzione organizzativa percorribile, uno solo fra i genitori lavoratori – anche alternativamente all’altro – ha titolo a beneficiare di un congedo straordinario.
In concomitanza del periodo di congedo, il lavoratore ha titolo ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione altrimenti spettante e determinata in base all’articolo 23 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Più precisamente, l’indennità, che è riconosciuta in relazione ai soli periodi di astensione dal lavoro fruiti entro il 31 dicembre 2020:
- è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera riferita al periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. In via generale, per ‘retribuzione media globale giornaliera’ deve intendersi l’importo ottenuto dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il periodo di congedo.
Inoltre, essendo nel caso di specie espressamente esclusa l’applicabilità dell’articolo 23, comma 2 del citato D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non concorrono alla determinazione dell’indennità in parola né il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità né altri eventuali ulteriori premi, mensilità o trattamenti accessori spettanti al lavoratore; - è riconosciuta nel limite di spesa di 50 milioni di euro. Ove, anche in via prospettica, sia raggiunto detto limite, non saranno prese in esame ulteriori istanze.
I periodi di congedo straordinario in esame sono coperti da contribuzione figurativa.
Per il periodo in concomitanza del quale un genitore lavoratore svolge l’attività di lavoro in regime di ‘lavoro agile’ (o a qualsiasi altro diverso titolo) ovvero non presta attività alcuna di lavoro, l’altro genitore non può invocare per sé il ricorso al ‘lavoro agile’ né beneficiare del congedo straordinario di cui sopra con riferimento al medesimo figlio.
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche