Lavoro a tempo determinato – Recenti orientamenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Con nota 16 settembre 2020, n. 713, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha reso chiarimenti di rilievo in tema di proroga e rinnovo del contratto di lavoro individuale a tempo determinato effettuati a decorrere dal 15 agosto 2020 (articolo 93, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
Come noto, a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, è possibile prorogare o rinnovare – in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – il contratto a tempo determinato per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, anche senza la necessità di apporre una causale all’atto di proroga o rinnovo.
Con la menzionata nota, l’INL ha ritenuto che:
- nell’ipotesi in cui sia stato già raggiunto il limite massimo ordinariamente consentito di 4 proroghe del contratto di lavoro, può essere concordata una quinta proroga per un periodo massimo di 12 mesi, senza che ricorra la necessità di dedurre espressamente nell’atto di proroga la condizione posta a suo fondamento (trattasi di esigenze temporanee, oggettive ed estranee all’ordinaria attività ovvero di esigenze di sostituzione di altri lavoratori così come di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria);
- è possibile rinnovare il contratto entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, senza che il secondo contratto sia trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
Ferme restando le anzidette (temporanee) deroghe all’ordinaria disciplina in tema di proroga e rinnovo, la durata massima complessiva del rapporto di lavoro non può in ogni caso superare il limite di 24 mesi. Al proposito, l’INL ha precisato che il termine del 31 dicembre 2020 di vigenza della disposizione in esame deve intendersi riferito al momento della formalizzazione della proroga o del rinnovo; dunque, la durata del rapporto potrà protrarsi anche oltre il 31 dicembre 2020.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia prorogato o rinnovato il contratto senza dedurre una causale prima del 14 agosto 2020 è comunque possibile che lo stesso sia nuovamente – e per una sola volta – prorogato o rinnovato a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino il 31 dicembre 2020.
È opportuno evidenziare che è stato abrogato l’articolo 93, comma 1-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per effetto del quale nel periodo compreso tra il 18 luglio 2020 e il 14 agosto 2020 è stata prevista la proroga ‘automatica’ del termine apposto al contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) e al rapporto di apprendistato (per la qualifica o il diploma professionale ovvero di alta formazione e ricerca) per una durata pari al periodo di eventuale sospensione dell’attività lavorativa determinata dall’emergenza epidemiologica.
Al riguardo, l’INL ha precisato che la proroga ‘automatica’ non avrà rilevanza alcuna in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.
Infine, si consideri come l’ulteriore rinnovo del contratto a tempo determinato in superamento del suindicato termine di 24 mesi resta subordinato al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 19, comma 1 e 21 del citato D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; pertanto, nell’ipotesi di rinnovo del contratto in ‘deroga assistita’ sarà in ogni caso necessario:
- apporre la causale all’atto di rinnovo;
- sia garantita l’osservanza di un intervallo pari a 10 o 20 giorni in ipotesi di successione di contratti a tempo determinato.
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche