Lavoratori ‘fragili’ e attività di sorveglianza sanitaria
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Con riguardo alla nozione di lavoratore ‘fragile’ vigente sino al 15 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 90, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che la sola età anagrafica del lavoratore non è condizione sufficiente a determinare lo stato di ‘fragilità’ rispetto al rischio di contagio (circolare 4 settembre 2020, n. 13).
Fermo restando che l’articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 sancisce il divieto di accertamenti sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore (a tal fine è previsto l’intervento dei servizi ispettivi del competente istituto di previdenza ovvero di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico) e che l’articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che il medico competente possa effettuare visite preventive – anche in fase preassuntiva – e periodiche per accertare l’idoneità alla mansione, la vigente disciplina emergenziale obbliga il datore di lavoro ad una rigorosa attività di valutazione con riferimento ad eventuali condizioni di fragilità tra i lavoratori in forza.
All’identificazione delle situazioni di fragilità contribuiscono, come noto, diversi elementi determinanti una maggiore esposizione al rischio di contagio; l’età anagrafica del lavoratore e co-morbilità. Alla luce di più recenti studi è emerso che:
- l’età anagrafica non espone di per sé ad una maggior rischio di contagio se non quando sia correlata a ulteriori patologie e malattia cronico-degenerative;
- comorbilità di rilievo si registrano in relazione alle patologie che interessano il sistema immunitario e le patologie oncologiche.
Le evidenze scientifiche hanno dunque indotto ad una rivisitazione del concetto di ‘fragilità’, escludendo qualsivoglia automatismo tra il rischio di contagio e l’età anagrafica (e ponendosi in contrasto con l’interpretazione letterale del più sopra richiamato articolo 90, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Il Dicastero ha altresì precisato che:
- a ciascun lavoratore deve in ogni caso essere assicurata la possibilità che siano attivate le opportune misure di sorveglianza sanitaria. A tal fine, il lavoratore interessato può presentare una richiesta di visita presso il medico competente, allegando la documentazione attestante la patologia diagnosticata;
- adeguate misure di sorveglianza sanitaria devono essere garantite anche quando il datore di lavoro non sia tenuto a nominare il medico competente (in tal caso, è possibile che il datore di lavoro ricorra all’intervento delle preposte strutture territoriali dell’INAIL, dell’Azienda sanitaria locale e di un Dipartimento di medicina del lavoro universitario).
Il giudizio medico-legale circa lo stato di ‘fragilità’ è rilasciato dal medico competente solo quando questi possa aver preso atto anche della seguente documentazione inviata dal datore di lavoro:
- descrizione sia della mansione affidata al lavoratore che dell’ambiente di lavoro in cui questa è svolta;
- le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione dei rischi, in attuazione del Protocollo condiviso 24 aprile 2020.
Il giudizio di non idoneità temporanea è adottato solo quando non sia possibile percorrere alternative soluzioni d’impiego del lavoratore ‘fragile’ (ad esempio, ricorrendo al ‘lavoro agile’).
Peraltro, rilevata la presenza di un soggetto in condizione di fragilità, è fatto obbligo al datore di lavoro e al medico competente di programmare visite periodiche.
Infine, è opportuno ribadire come il 31 luglio 2020 ha coinciso con il termine ultimo di vigenza della disciplina in tema di sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Il Dicastero ha precisato che le visite mediche richieste ai sensi della testé citata norma entro il 31 luglio 2020 devo comunque essere svolte.
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche