Inps esibisce la raccomandata sbagliata: contributi annullati
Lo scritto trae spunto da una vicenda in cui un contribuente salentino impugnava dinanzi al Tribunale di Lecce sez.-lavoro due avvisi di addebito riguardanti contributi previdenziali sottostanti a un’intimazione di pagamento.
In particolare, il contribuente, tramite il suo legale, l’Avv. Matteo Sances, deduceva la nullità dell’intimazione per la mancata notificazione dei due avvisi di addebito ed eccepiva la prescrizione quinquennale insieme agli interessi di mora dei crediti richiesti dall’Inps. Nel costituirsi, l’istituto della previdenza affermava l’esattezza del proprio operato per aver ritualmente notificato gli atti esattoriali e dunque interrotto la prescrizione.
Il giudice del lavoro, accolta l’opposizione, emetteva la sentenza n.3017/2023 depositata il 13/10/2023 passata in giudicato con la quale dichiarava che: “Si deve poi rilevare che l’Istituto previdenziale non ha offerto prova della regolare notificazione dell’Avviso di addebito n.359XXXXXX, in quanto la ricevuta della raccomandata recapitata il XX/XX/XX e allegata alla memoria di costituzione reca un numero XXXXXXX diverso dal numero della raccomandata di invio dell’Avviso. Si deve dunque ritenere che il credito riportato nel suddetto Avviso … si sia estinto per prescrizione, non essendo stati allegati – e tanto meno documentati – ulteriori atti interruttivi della prescrizione successivi all’Avviso …”. Di conseguenza, l’intimazione di pagamento veniva annullata e altresì l’avviso medesimo.
In sostanza, il giudice del lavoro ha ritenuto opportuno annullare l’avviso di addebito poiché l’Inps ha prodotto in giudizio una raccomandata differente rispetto a quella indicata nell’accertamento contributivo.
Inoltre, dalle semplici ed essenziali dichiarazioni è possibile trarre delle brevi conclusioni.
In primo luogo, è facile intuire come l’Inps non abbia fornito nel giudizio la prova della corrispondenza tra numero della ricevuta della raccomandata e numero della raccomandata di invio dell’avviso, dunque non riuscendo a soddisfare il dettato normativo dell’art.2697 c.c. (onere della prova).
In secondo luogo, venendo meno la prova dell’atto interruttivo viene meno anche l’interruzione della prescrizione (in questo caso quinquennale) da parte dell’Inps.
Dott. Danilo Romano