Imu indeducibile per le imprese: è incostituzionale
A seguito di quanto sancito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.262/2020, le imprese hanno finalmente la possibilità di chiedere il rimborso per quanto pagato illegittimamente in questi anni.
Da sempre, infatti, la questione dell’Imu pagata dalle imprese sui propri immobili strumentali e non dedotta dal reddito d’impresa era apparsa profondamente ingiusta anche ai non addetti ai lavori e finalmente la Corte Costituzionale ha posto fine a questa grave stortura del sistema.
Alle aziende, dunque, non rimane che chiedere il rimborso delle imposte pagate illegittimamente.
Per saperne di più in merito alla possibilità di ottenere il rimborso, abbiamo chiesto informazioni all’Avvocato Matteo Sances che collabora con l’associazione Partite Iva Nazionali e si è occupato in questi mesi di analizzare la questione con la finalità di portare alle istituzioni soluzioni utili per le imprese.
Sul punto l’Avv. Sances fa presente che “Tale sentenza ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011 nella parte in cui prevede l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’imponibile delle imposte sui redditi d’impresa. A ben vedere, se è vero che la Consulta si è pronunciata in relazione al periodo d’imposta 2012 (nel quale l’IMU sugli immobili strumentali era integralmente indeducibile dall’IRES e dall’IRPEF), ritengo che i principi espressi possano essere applicati anche per gli anni successivi in cui il Legislatore ha previsto una parziale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali ai fini dele imposte sui redditi”.
Si segnala alle imprese di prestare molta attenzione ai termini per la richiesta di rimborso previsti improrogabilmente in 48 mesi dalla data del pagamento (si veda articolo 38 del Dpr n.602/73).