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title: "Impugnazione tributi: chi è il giudice competente?"
url: https://giornaledellepmi.it/impugnazione-tributi-chi-e-il-giudice-competente/
author: "Matteo Sances e Danilo Romano"
published: 2025-02-13T07:10:58+01:00
modified: 2025-02-12T18:39:10+01:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Impugnazione tributi: chi è il giudice competente?

*Matteo Sances e Danilo Romano · 13 Febbraio 2025 · Il Giornale delle PMI*

La Cassazione a Sezioni Unite si è espressa ancora una volta in merito alla distinzione tra giurisdizione del giudice tributario e giudice ordinario.

 

*Le Sezioni Unite, sulla scia del principio di diritto enucleato già in precedenti pronunce (come ad esempio l’ordinanza Cass. n.7822/2020), hanno statuito in merito al riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria a seguito di opposizione del contribuente a un pignoramento esattoriale (ossia, come individuare il giudice competente).*

 

*Con la recentissima ordinanza n.2098 del 29.01.2025 i giudici, dunque, hanno ribadito la linea di demarcazione tra giudice tributario e giudice ordinario* (si veda ***ordinanza n.2098 del 29.01.2025*** su [***www.studiolegalesances.it***](http://www.studiolegalesances.it) ***– sezione documenti***).

 

*E’ opportuno ricostruire brevemente la vicenda.*

 

*Con riferimento a un atto di pignoramento esattoriale notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione (per brevità ADER), un’azienda ospedaliera, proponeva distinti ricorsi avverso l’atto esecutivo rivolgendosi sia al Giudice di Pace e sia al Giudice Tributario.*

 

*Ambedue i giudici dichiaravano la propria incompetenza in favore del Tribunale.*

 

*Il Tribunale, dunque, riassunti entrambi i giudizi, con sentenza accoglieva l’opposizione dell’azienda ospedaliera e annullava il pignoramento.*

 

*ADER da parte sua proponeva appello rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle cartelle aventi ad oggetto tributi e l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva annullato il pignoramento.*

 

*La Corte di Appello di Reggio Calabria, sollevato il conflitto di giurisdizione, interrogava le Sezioni Unite.*

 

*Sul punto, la Corte di Cassazione ha dichiarato che: “**…alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati **fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo**, **in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici**; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, **successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi**, **in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica**, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione”.*

 

Gli stessi giudici della Suprema Corte proseguono statuendo che “…*l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata **successivamente** **alla notificazione della cartella**, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, **anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella**, in quanto, **restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria** **successivi alla sua notificazione**, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento…”.*

 

La Suprema Corte ha così delineato la **distinzione tra** giurisdizione del **giudice tributario** e giurisdizione del **giudice ordinario (Tribunale) nel seguente modo.**

 

**In altre parole, sussiste la giurisdizione del giudice tributario** se il contribuente impugna **la cartella di pagamento** oppure **l’intimazione di pagamento**. Sussiste **altresì giurisdizione del giudice tributario** se il contribuente impugna un atto esecutivo (ossia il pignoramento) contestando la notifica della cartella esattoriale sottostante.

 

Dunque, potremmo individuare i seguenti casi:

 

**1)** se il contribuente si oppone a un atto esattoriale **rilevando l’illegittimità dei tributi** **FINO** **ALLA** **NOTIFICA della cartella o dell’intimazione di pagamento** la giurisdizione **spetta al giudice tributario;**

 

**2)** **se il contribuente si oppone a un atto esecutivo (pignoramento) RILEVANDO LA MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE IN ESSO INDICATE** la giurisdizione **spetta al giudice tributario;**

 

3) **se**  il contribuente impugna un **atto esecutivo** (pignoramento) **E NE CONTESTA** **LA FORMA** la giurisdizione spetta al **giudice ordinario**.

 

4) se il contribuente impugna un atto esecutivo (pignoramento) **CONTESTANDO L’ILLEGITTIMITÀ DEI TRIBUTI IN ESSO CONTENUTI** **PER MOTIVI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO** la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

 

*Dott. Danilo Romano*

 

*Avv. Matteo Sances*

 

[*www.centrostudisances.it*](http://www.centrostudisances.it)

 

[Immagine di freepik](https://it.freepik.com/foto-gratuito/disposizione-piatta-con-denaro-e-martelletto-del-giudice_5128241.htm#fromView=search&page=1&position=40&uuid=bc230706-b563-4abc-851b-12e12f40e573&query=taxation+law)

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Fonte: [Impugnazione tributi: chi è il giudice competente?](https://giornaledellepmi.it/impugnazione-tributi-chi-e-il-giudice-competente/), Il Giornale delle PMI.
