Impugnazione estratti di ruolo: aumentati i casi
La recente riforma della riscossione ha introdotto nuove ipotesi di impugnazione delle cartelle esattoriali attraverso gli estratti di ruolo.
Il problema infatti si pone quando gli atti esattoriali risultano notificati male (ad esempio inviati al vecchio indirizzo o consegnati a soggetto diverso dal destinatario, ecc…) e il contribuente scopre casualmente di aver un debito col fisco, magari chiedendo in esattoria la propria posizione debitoria (ossia, il cd. “estratto di ruolo”).
Ebbene, la formulazione iniziale del comma 4-bis dell’articolo 12, Dpr 602/1973 vietava di impugnare la cartella esattoriale non notificata, di cui il contribuente fosse venuto a conoscenza dalla lettura dell’estratto di ruolo, tranne in tre casi particolari, ossia:
1) laddove potessero derivare pregiudizi dalla partecipazione ad una procedura di appalto;
2) laddove vi fossero rischi di pignoramenti presso terzi in esito alle segnalazioni effettuate ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/1973;
3) laddove potessero derivare rischi di perdita di benefici da parte della pubblica amministrazione.
Con la recente riforma della riscossione sono state introdotti nuovi casi di impugnazione. Stiamo parlando di casi in cui il contribuente dimostri di subire pregiudizi a seguito:
– della disciplina dei contratti pubblici (tale ipotesi è dunque più ampia rispetto alla precedente formulazione limitata alle sole procedure di appalto);
– della corretta elaborazione ed esecuzione di una delle procedure di composizione della crisi d’impresa;
– della riscossione di somme da parte degli enti pubblici (e dunque anche a prescindere dalle segnalazioni di cui all’articolo 48-bis, Dpr 602/1973);
– della concessione di finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati;
– della responsabilità dell’acquirente d’azienda, di cui all’articolo 14, Dlgs 472/1997.
Detto ciò, si ritiene opportuno evidenziare bene la portata della predetta norma al fine di comprendere come in altri casi, invece, sia sempre possibile impugnare gli atti esattoriali utilizzando l’estratto di ruolo.
Il comma 4-bis dell’articolo 12, Dpr 602/1973 prevede infatti un caso particolare, ossia che il contribuente venga a conoscenza per la prima volta della cartella a seguito di una richiesta di estratto di ruolo (e dunque della propria posizione debitoria) presso il concessionario ma vi sono casi ben diversi.
Si pensi laddove il contribuente non dovesse contestare la notifica della cartella ma solamente la debenza delle pretese e dunque in questo caso si ritiene che l’estratto possa essere sempre impugnato.
Un tipico esempio può essere quello in cui il contribuente dovesse scoprire attraverso l’estratto di ruolo la persistenza di cartelle esattoriali che risultavano correttamente notificate ma comunque illegittime poiché già pagate oppure prescritte.
Ebbene, in questi casi per pretese extra tributarie si ritiene che il contribuente possa sempre agire in giudizio proponendo un’azione chiamata opposizione all’esecuzione (art. 615 comma 1 cpc) e a tal riguardo si segnala la sentenza n.483 del 20.03.2023 del Tribunale di Brindisi (si veda sentenza su: https://www.studiolegalesances.it/2023/03/26/sent-tribunale-di-brindisi-n-483-2023-prescrizione-contributi-inps/).
Avv. Matteo Sances
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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SANCES collabora con “Il giornale delle pmi” commentando sentenze in materia tributaria e bancaria.