Impresa in crisi? Non paga le sanzioni
L’ordinanza n.17027/2021 della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, che le imprese in crisi di liquidità, in presenza di comprovate cause di forza maggiore, non sono sanzionabili.
L’intervento della Suprema Corte è solo l’ultimo di una lunga serie in materia di crisi di liquidità e causa di forza maggiore.
È bene ricordare che la forza maggiore è caratterizzata da:
- un elemento oggettivo, relativo a circostanze indipendenti dall’obbligato;
- un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo per il contribuente di adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventi anomali che possano ripercuotersi negativamente sulla propria attività di impresa.
Per queste ragioni, per avvalersi dell’esimente della forza maggiore ed evitare, così, le sanzioni fiscali, il contribuente è tenuto a dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire risorse, pur avendo tentato tutte le possibili azioni per poter adempiere agli obblighi tributari.
I Giudici di Cassazione hanno voluto ribadire questo aspetto fondamentale, sottolineando come sia necessario applicare anche alla materia fiscale il principio generale secondo cui, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
La presenza, dunque, in seno all’impresa sia di una grave crisi di liquidità, dovuta a cause non imputabili all’imprenditore, sia di un comportamento diligente da parte dello stesso, ESCLUDE LA SANZIONABILITÀ DELL’IMPRESA, dovendo però provare la sopravvenuta impossibilità di versate quanto dovuto al Fisco.
Un interessante approfondimento è offerto dal Centro Studi Giuridici Sances che, in svariate occasioni, si è occupato di questa problematica oggetto anche di diverse pubblicazioni. A tal proposito si segnala il commento alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.2021/16/2017 – liberamente visibile su www.studiolegalesances.it , sezione Documenti – nel quale l’Avv. Matteo Sances analizza un caso di tardivo e/o omesso versamento di imposte con conseguente non sanzionabilità del contribuente. Questo perché il comportamento del contribuente, dovuto a una forte crisi di liquidità, era causato dalla mancata riscossione di alcuni crediti vantati dallo stesso nei confronti della Pubblica Amministrazione, determinando in questo modo un caso di impossibilità oggettiva ad adempiere.
L’ordinanza n. 17027/2021 della Suprema Corte, depositata in data 16 giugno 2021, fornisce una ulteriore occasione per tornare a trattare ed approfondire il tema. Il concetto di forza maggiore è disciplinato dall’ordinamento sanzionatorio amministrativo per le violazioni di natura tributaria all’art. 6 del D.lgs. 472/1997 – rubricato “cause di non punibilità” – nel quale al comma 5 si esclude la punibilità del contribuente inadempiente per cause di forza maggiore. Predetto concetto può essere, da un lato, accostato a quello stabilito dall’articolo 45 del Codice penale, secondo il quale non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore, dall’altro lato, il principio di forza maggiore tributario-amministrativo può anche essere affiancato alla nozione civilistica (art.1218 c.c.) di inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore per “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La tematica fornisce certamente interessanti spunti di riflessione e, mai come in questo difficile momento storico, torna ad essere di grande attualità. Del resto, la crisi sanitaria, e conseguentemente quella economica, stanno colpendo con forza il settore imprenditoriale e mettendo a dura prova l’attività delle imprese. Gli effetti del disastro pandemico hanno messo in ginocchio l’economia mondiale, a partire dalle piccole e medie imprese.
Auspichiamo, dunque, per quanto affermato sia in termini normativi che giurisprudenziali, che questo ennesimo intervento della Cassazione possa fornire, per tutti gli imprenditori diligenti che, come detto in precedenza, siano in grado di rispondere a tutti i presupposti di applicabilità della norma sia sul piano oggettivo che soggettivo, ossigeno vitale per affrontare le tante difficoltà economiche e far fronte alla crisi di liquidità.
Dott. Alberto Colucci