Il ricorso non interrompe la prescrizione del fisco

 Il ricorso non interrompe la prescrizione del fisco

Di recente la Suprema Corte, è stata chiamata a pronunciarsi su una questione singolare. Nel caso di specie, una contribuente del torinese impugnava una serie di cartelle di pagamento con le quali le veniva intimato il pagamento di contributi INPS ed INAIL, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali ai sensi dell’art. 3, comma 9 della legge n.335/1995. I giudici di merito accoglievano il ricorso annullando i crediti contributivi ritenendo maturata la prescrizione quinquennale e, dunque, dichiaravano il venir meno della loro debenza.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione – ex Equitalia – ricorreva in Cassazione rilevando come la prescrizione per i crediti impugnati non fosse maturata a seguito della proposizione del ricorso da parte della contribuente che di fatto avrebbe interrotto, a suo dire, il maturarsi della prescrizione.

Gli Ermellini, nel pronunciarsi sulla questione con la sentenza n.15292/2020 hanno messo nero su bianco un principio processuale destinato a non passare inosservato. Difatti, nel testo della sentenza si legge che “ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 1, – il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo – non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l’inerzia del titolare nell’esercizio del diritto e non viene interrotta dall’azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l’esistenza stessa del diritto. Sia perché l’art. 2943 c.c., comma 1, ai fini del prodursi dell’effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa”.

Nella sentenza in esame, i giudici di legittimità mettono in luce la funzione sanzionatoria dell’istituto della prescrizione nei confronti dell’inerzia del creditore nell’esercizio del diritto di cui è titolare. Difatti, l’azione di accertamento negativo di un credito viene proposta dal debitore, il quale – soggetto passivo del rapporto di credito -contesta l’insussistenza del diritto stesso, il venir meno della sua debenza.

Ancora, sempre in tema di prescrizione quinquennale dei contributi Inps si segnala la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n.28 del 30.01.2020 che ha annullato, dichiarando la prescrizione, di decine di migliaia di euro di contributi Inps a carico di un imprenditore salentino (sentenza visibile su www.studiolegalesances.it – sez. documenti).

Dott.ssa Sara Fontò

www.centrostudisances.it    

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