Il punto della Cassazione sulle modalità di firma elettronica dei contratti di investimento finanziario
La Corte di Cassazione con alcune recenti decisioni ha armonizzato la disposizione del Testo Unico Intermediazioni Finanziarie con le previsioni dell’articolo 20 comma 1 bis D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) facendo chiarezza sulle tipologie di firma elettronica necessarie per la sottoscrizione dei contratti di investimento finanziario.
Nella decisione della Sezione I del 31.08.2020 la Corte di Cassazione aveva già chiarito come la previsione della forma scritta a pena di nullità, stabilita dall’articolo 23 del Dlgs 58/98 (TUF), fosse riferita solamente ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento.
Chiamata a dirimere una controversia relativa alla validità di un ordine di investimento in formato elettronico, volto ad autorizzare la disposizione di operazioni in covered warrant (acquisto e vendita di titoli finanziari) tramite portale per il trading online, la Corte di Cassazione, con la decisione del 9.4.2021 n. 9413, ha stabilito il principio dell’utizzabilità della Firma Elettronica Semplice per gli ordini di investimento senza la necessità dell’utilizzo della firma elettronica avanzata (FEA) o qualificata (FEQ o nota come firma digitale).
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce il principio di non discriminazione o neutralità della forma dei documenti e delle firme elettroniche, stabilito sia dall’ordinamento europeo che nazionale, ossia che ad una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché la sottoscrizione non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata.
Quindi, non essendo ricompresi gli ordini di investimento tra i contratti per i quali è prevista la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1350 c.c., la sottoscrizione con Firma Elettronica Semplice risulta idonea a soddisfare il requisito della forma scritta del documento elettronico la cui efficacia probatoria, però, è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Infatti, nello scenario individuato dalla sentenza in esame, la sottoscrizione con firma elettronica avanzata o qualificata non costituisce un requisito di validità, pena la nullità del documento informatico stesso, ma né accresce solamente l’efficacia probatoria conferendogli il requisito, ai sensi dell’art 2702 c.c., di piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni del sottoscrittore, a differenza di quanto accade nell’ipotesi in cui la sottoscrizione del documento avvenga con la c.d. firma elettronica semplice; in questa seconda ipotesi l’efficacia probatoria del documento sarà ridotta al pari di un c.d. indizio di prova ed il suo contenuto sarà liberamente valutabile in sede giudiziale tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità e immodificabilità, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 20 comma 1-bis del CAD.
Nel caso esaminato la Corte di Cassazione, sulla base degli elementi riscontranti nel giudizio, ha ritenuto conforme all’ordinamento la soluzione di firma elettronica semplice adottata dalla banca per permettere ai propri clienti la disposizione di operazioni in covered warrant (acquisito e vendita di titoli finanziari), basata su una soluzione di firma elettronica con “point & click”, ossia mediante un accesso sicuro del cliente firmatario alla propria area web riservata con codice One Time Password (OTP ) e alla pressione del bottone di assenso “point and click” con successiva cristallizzazione delle registrazioni informatiche ossia dei log della transazione di accettazione da parte della banca.
Al di là della validità del documento informatico non bisogna dimenticare che le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità del documento informatico e della relativa sottoscrizione mediante firma elettronica, vanno preservati per tutto il periodo di conservazione previsto dalla normativa vigente, prevedendo nella procedura di digitalizzazione il trasferimento del documento e dell’evidenza di firma ad un servizio di conservazione digitale.
Come disposto dell’art. 43 comma 1 del CAD tutti i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, devono essere conservati con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche ex art. 71 del CAD ossia nel rispetto delle Linee Guida AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
- Fabio De Massis Avvocato Cassazionista, Amministrativista, Informatica Giuridica, Digitalizzazione Senior Advisor studio professionale F.Lupone DocPaperless
- Fabrizio Lupone Digital Process Compliance Expert & Advisor & Trainer Titolare presso studio professionale F.Lupone DocPaperless
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