Il marchio storico: pensare al futuro salvaguardando il passato
Sulla scia del caso Pernigotti, l’ennesimo caso di delocalizzazione all’estero che ha visto protagonista un’istituzione dell’eccellenza agroalimentare italiana, nel 2019 è stato istituito un registro dedicato ai marchi storici di interesse nazionale con l’obbiettivo di sostenere i titolari di aziende che, radicate oramai da decenni nel nostro paese, rivestono oggi un importante ruolo culturale, oltre che economico.
Così, con il d. lgs. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, il c.d. “decreto crescita 2019”, è stato previsto un sistema di tutela e sostegno nei confronti di determinate attività; nello specifico, secondo quanto stabilito dall’art. 11 ter del codice della proprietà industriale, tutti coloro che sono “titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale” possono richiedere l’iscrizione di tale marchio nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).
Le modalità di iscrizione al registro sono disciplinate con provvedimento del direttore generale per la tutela della proprietà industriale dell’UIBM del 27 febbraio 2020. L’istanza, che può essere presentata sia dal titolare che dal licenziatario esclusivo del marchio, avviene telematicamente attraverso il portale dedicato sul sito dell’UIBM, allegando tutta la documentazione comprovante la registrazione o l’uso cinquantennale del marchio (a seconda che si tratti di marchio registrato o di fatto) (art. 2). Nel primo caso la domanda andrà accompagnata dal certificato del primo deposito in Italia o del certificato di rinnovazione meno recente disponibile, dalla riproduzione del marchio e dai documenti relativi a eventuali modifiche dei prodotti o servizi protetti; mentre nel secondo caso dovranno essere prodotti, oltre alla riproduzione del marchio, tutti quei documenti che, a diverso titolo, dimostrano un utilizzo effettivo e continuo del segno per almeno cinquanta anni (come ad es. “campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari”) precisando i prodotti e/o servizi forniti individuati secondo la classificazione internazionale di Nizza (art. 3).
Una volta completata e caricata la domanda, l’UIBIM, all’esito di un’istruttoria che si dovrebbe concludere in sessanta giorni nel caso di marchio registrato o in centottanta giorni nel caso di marchio di fatto, si pronuncia accogliendo o rigettando l’istanza. Le imprese che risulteranno inserite nell’apposito registro potranno utilizzare il logo «Marchio storico di interesse nazionale» con finalità commerciale o promozionale e beneficeranno di tale iscrizione a tempo indeterminato, senza bisogno di effettuare eventuali rinnovi.
Inoltre, le imprese titolari di tali marchi possono accedere al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, gestito da Invitalia S.p.a. e per il quale la legge di bilancio 2021 ha stanziato un rifinanziamento pari a 250 milioni di euro per il 2021 e pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035. Anche tale richiesta deve essere presentata telematicamente, secondo le modalità e i termini definiti con decreto direttoriale del 20 gennaio 2021.
Al 15 giugno risultano iscritti nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale centosessantatré marchi, tra cui spiccano alcuni dei marchi italiani più prestigiosi e conosciuti, come “Amaro Lucano”, “Antinori”, “Chicco”, “Cirio”, “Ferrari”, “Olio Carli”, “Rana”, “Sperlari”, “terme di Saturnia” e i loghi di Benetton.
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