Il Fisco non risponde al contribuente: condannato!

 Il Fisco non risponde al contribuente: condannato!

La legge n.228/2012 sostiene che, qualora il contribuente contesti al concessionario la legittimità della pretesa vantata nei suoi confronti e l’ente impositore non dovesse rispondere entro il termine di 220 giorni dalla notifica della contestazione, la pretesa esattoriale viene meno.

Ciò è quanto ribadito dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Lecce n.374/23/2021 passata in giudicato nelle settimane scorse e dunque non più impugnabile (sentenza visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Esprime grande soddisfazione l’Avv. Matteo Sances, difensore della società, il quale dichiara “La sentenza finalmente fa chiarezza in merito all’annullamento dei tributi richiesti a più riprese alla mia assistita. È l’ennesima sentenza che ha ad oggetto l’errata applicazione da parte dell’Amministrazione della legge 228/2012. Ciò che emerge molte volte è il rimpallo delle responsabilità tra concessionario ed ente impositore. Ci auguriamo che questa sentenza possa contribuire migliorare il dialogo tra Fisco e contribuenti”.

Risulta opportuno, quindi, ricapitolare la norma. Il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto che intende contestare, deve presentare al concessionario una dichiarazione con la quale è tenuto a motivare le proprie contestazioni. Il concessionario, trascorsi 10 giorni dalla notifica della dichiarazione, ha poi l’onere di comunicare all’ente impositore quanto sostenuto dal contribuente. A questo punto l’ente, entro 220 giorni dalla notifica della dichiarazione al concessionario, dovrà comunicare al debitore e al concessionario stesso la sua posizione in merito alla vicenda, a pena di decadenza delle pretese vantate nei confronti del contribuente.

Nel caso in esame, leggendo la sentenza emerge che la società contribuente si è attenuta fedelmente a quanto disposto dalla predetta legge contestando la richiesta di euro 35.297,37 avanzata dall’allora   Equitalia Sud S.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), in quanto gran parte delle somme erano già state pagate. Come già evidenziato, nel momento in cui la contribuente ha deciso di contestare la pretesa erariale con dichiarazione ex lege 228/2012, il concessionario entro 10 giorni dalla notifica era tenuto ad avvisare l’ente impositore.

Proprio questo passaggio è risultato fondamentale poiché l’Agenzia delle Entrate di Lecce (ente competente) ha lamentato di non essere mai venuta a conoscenza della dichiarazione della contribuente.

Tutto ciò comunque non ha evitato né l’annullamento delle pretese del Fisco né la pesante condanna al pagamento delle spese legali.

Dott. Alberto Colucci

www.centrostudisances.it

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