Il contratto di rioccupazione

 Il contratto di rioccupazione

Al fine d’incentivare l’occupazione ‘nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica’, l’art. 41 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito a decorrere dal 1° luglio 2021 e sino al 31 ottobre 2021 il contratto di rioccupazione, volto a promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati (trattasi di soggetti privi d’impiego che abbiano dichiarato telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego).

Il contratto di rioccupazione, stipulato in forma scritta ai fini probatori, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in relazione al quale il datore di lavoro ha diritto di beneficiare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali posti a suo carico per un periodo massimo di sei mesi e nel limite complessivo di 3.000,00 euro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dall’ambito di applicazione dell’esonero sono esclusi i premi assicurativi dovuti all’INAIL.

Condizioni

Ai fini dell’assunzione del lavoratore con contratto di rioccupazione, il datore di lavoro definisce, con il consenso del lavoratore interessato, un progetto individuale di inserimento diretto ad adeguare le competenze professionali possedute al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi e durante tale arco di tempo trovano applicazione le norme vigenti in materia di licenziamento illegittimo.

L’esonero contributivo compete al datore di lavoro a condizione che nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione del lavoratore con contratto di rioccupazione non abbia proceduto nella medesima unità produttiva a:

  1. licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604);
  2. licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (Legge 23 luglio 1991, n. 223).

La fruizione dell’incentivo è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui:

1) all’art. 31 del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 150, per effetto del quale le agevolazioni non competono al datore di lavoro quando:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  • l’assunzione vìoli il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo applicato;
  • sia stata sospesa l’attività lavorativa per ragioni connesse ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale, salvo l’ipotesi in cui l’assunzione riguardi un lavoratore inquadrato in un livello diverso rispetto a quello dei lavoratori la cui attività sia stata sospesa ovvero sia impiegato in una differente unità produttiva;
  • l’assunzione afferisca ad un lavoratore licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento dell’irrogazione della sanzione estromissiva, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti a quelli del datore di lavoro che assuma o utilizzi a scopo di somministrazione detti lavoratori, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o di controllo;

2) all’art. 1, c. 1175 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale il diritto del datore di lavoro a beneficiare delle misure incentivanti è subordinato a:

  • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale (la sussistenza di tale requisito è dimostrato tramite il DURC);
  • assenza di violazioni di i) norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro e ii) altri obblighi di legge ovvero iii) accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’esonero i datori di lavoro agricoli e domestici.

Periodo di inserimento

Al termine del periodo di inserimento – di durata pari a sei mesi – le parti possono recedere dal contratto di rioccupazione, decorrendo da tale termine il periodo di preavviso. Durante detto periodo continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.

Nell’ipotesi in cui nessuna delle parti receda dal contratto, il rapporto prosegue a titolo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Revoca dell’esonero

È disposta la revoca dell’esonero contributivo e il recupero del beneficio fruito nell’ipotesi in cui il datore di lavoro:

  1. risolva il rapporto di lavoro durante il periodo di inserimento o al termine dello stesso;
  2. licenzi per giustificato motivo oggettivo ovvero nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con il medesimo livello e con la stessa categoria legale del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante il periodo di inserimento.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha alcun effetto nei confronti di altri datori di lavoro che assumano il lavoratore con contratto di rioccupazione.

In caso di dimissioni del lavoratore, l’esonero è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Cumulabilità

Al termine del periodo di inserimento, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro prosegua, il datore di lavoro può fruire di altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Aiuti di Stato

La fruizione dell’esonero è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nellattuale emergenza del COVID-19’.

Al riguardo è opportuno precisare che la Commissione europea ha prorogato al 31 dicembre 2021 il citato Quadro temporaneo, elevando i massimali degli aiuti erogabili dagli Stati membri alle imprese, negli importi di seguito elencati:

  • 225.000,00 euro per ciascuna impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza il limite era stabilito nell’ammontare di 100.000,00 euro);
  • 270.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza il limite finanziario era pari a 120.000,00 euro);
  • 1,8milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori (il precedente limite era fissato a 800.000,00 euro).

Risorse finanziarie

Il beneficio è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022. Qualora dal monitoraggio effettuato dall’INPS emergano degli scostamenti, anche in via prospettica, non saranno stanziate ulteriori risorse.

Partecipa alla discussione

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.