Il contratto di espansione per imprese con almeno 100 lavoratori
L’art. 39 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha apportato modificazioni al vigente art. 41, c. 1-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 in materia di contratto di espansione, stabilendo che, esclusivamente con riferimento all’anno 2021, tale tipologia di contratto possa trovare applicazione quando l’impresa occupi almeno 100 unità lavorative.
Il contratto di espansione è un contratto di natura gestionale stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ovvero con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria) e introdotto in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021 al fine di agevolare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione d’imprese che, volti a garantire il progresso e lo sviluppo tecnologico e un più razionale impiego delle competenze professionali, comportino una strutturale modifica dei processi esistenti e, quindi, l’esigenza di:
a) adeguare le competenze professionali;
b) acquisire nuove professionalità mediante l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
Applicabile in un primo tempo solo ad imprese con almeno 1000 unità lavorative, dal 1° gennaio 2021 ne è stata disposta, ad opera dell’art. 1, c. 349 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, una più estesa applicabilità, consentendo di ricorrervi anche ad imprese con almeno 500 unità lavorative.
Da ultimo, come anticipato, l’art. 39 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha ulteriormente ampliato il novero di imprese che possono avviare processi di reindustrializzazione o di riorganizzazione mediante un contratto di espansione, accordando anche ad imprese con almeno 100 unità lavorative la possibilità di stipulare un contratto d’espansione per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b).
È opportuno precisare che le modificazioni apportate all’impianto normativo consentono altresì alle imprese con almeno 100 unità lavorative di stipulare un contratto di espansione in applicazione dell’art. 41, c. 5-bis del più sopra richiamato decreto legislativo.
Tale disposizione, che sino al 25 maggio 2021 ha trovato applicazione con riferimento alle sole imprese con unità lavorative non inferiori a 250, prevede che il contratto di espansione possa contemplare un piano d’esodo di lavoratori la cui prima decorrenza utile di pensione sia collocata entro il sessantesimo mese.
Il piano d’esodo, che costituisce parte integrante del contratto d’espansione e che può interessare i soli lavoratori che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, è realizzato mediante la stipulazione di accordi di non opposizione e previo esplicito e formale consenso di ciascun lavoratore che intenda aderirvi.
Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, al datore di lavoro è fatto obbligo di corrispondere un’indennità mensile d’importo pari al trattamento pensionistico maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento della prima decorrenza utile di pensione.
Quando la prima decorrenza utile sia di pensione anticipata, sino a tale data il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento della contribuzione utile al conseguimento del diritto.
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche