Il congedo obbligatorio del padre lavoratore per la nascita del figlio successiva al 31 dicembre 2020
Dal 1° gennaio 2021 la durata complessiva del periodo di congedo obbligatorio del padre lavoratore subordinato per la nascita del figlio avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 è stata elevata da 7 a 10 giorni (art. 4, c. 24, lett. a) della Legge 92/2012 e art. 1, c. 354 della Legge 232/2016, così come modificato dall’art. 1, c. 363 della Legge 178/2020).
Tale periodo di congedo deve essere fruito entro il quinto mese dalla nascita del figlio (o, in caso di adozione o affidamento, dall’ingresso in famiglia del minore); è ammessa la fruizione del periodo di congedo anche in via non continuativa.
In aggiunta al periodo d’astensione obbligatoria dal lavoro, al padre lavoratore padre è riconosciuta la facoltà di astenersi per un ulteriore giorno, previo accordo con la madre (e in sua sostituzione), ‘attingendo’ al periodo di congedo di maternità. In tal caso, il padre lavoratore è tenuto ad allegare alla richiesta la dichiarazione della madre lavoratrice mediante la quale ella dichiara di non fruire del congedo di maternità spettante per un giorno.
La comunicazione del padre lavoratore e la dichiarazione della madre lavoratrice devono essere trasmesse anche al datore di lavoro di questa.
In relazione al periodo di congedo obbligatorio e facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera posta a carico dell’INPS in misura pari al 100% della retribuzione.
Il lavoratore che intenda fruire del periodo di congedo è tenuto a presentare formale comunicazione al datore di lavoro, osservando un preavviso pari ad almeno 15 giorni di calendario (art. 3 del D.M. 22 dicembre 2012). Quando il lavoratore intenda fruire del periodo di congedo in concomitanza della nascita del figlio, il preavviso in osservanza del quale è trasmessa la comunicazione è calcolato in funzione della data presunta del parto.
La domanda relativa al congedo obbligatorio del padre lavoratore è presentata all’Istituto per via telematica nell’ipotesi in cui l’istituto provveda al pagamento diretto dell’indennità.
La Legge di Bilancio 2021 ha inoltre stabilito che ‘al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro’, il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni anche nel caso di ‘morte perinatale’ del figlio occorsa successivamente al 31 dicembre 2020 (art. 4, c. 24, let. a) della Legge 92/2012, così come modificato dall’art. 1, c. 25 della Legge 178/2020).
Dunque, stando alla citata disposizione, il ‘padre’ lavoratore è tenuto a fruire del congedo obbligatorio entro il quinto mese dalla data di accertamento della ‘morte perinatale’ del figlio al paradossale fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per sostenere la genitorialità.
Al riguardo occorre altresì evidenziare come il vigente ordinamento non offra una definizione di ‘morte perinatale’ e come essa neppure possa essere reperita in altro atto legislativo.
Al momento non resterebbe che tenere in considerazione le definizioni offerte dal World Health Organization (WHO), secondo il quale ‘the perinatal period commences at 22 completed weeks (154 days) of gestation and ends seven completed days after birth’.
L’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) offre una diversa definizione di ‘mortalità perinatale’, qualificata ai fini statistici come ‘the ratio of deaths of children within one week of birth (early neonatal deaths) plus foetal deaths of minimum gestation period 28 weeks or minimum foetal weight of 1000g, expressed per 1000 births’.
L’INPS non ha ancora espresso il proprio orientamento in merito alla definizione di ‘morte perinatale’, necessarie al fine di:
delimitare con certezza l’ambito d’applicazione temporale di fruizione del congedo obbligatorio da parte del padre lavoratore;
individuare eventuali ipotesi d’incompatibilità con istituti già vigenti. A titolo esemplificativo, sarebbe opportuno fosse chiarito se il diritto riconosciuto al lavoratore di fruire di tre giorni complessivi annui a titolo di permesso retribuito in caso di decesso di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica (art.1, c. 1 del D.M. 278/2000) sia compatibile con il periodo di congedo obbligatorio fruito in relazione al medesimo evento (cioè la morte perinatale occorsa entro la prima settimana dalla nascita).
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche