Fondo Nuove Competenze – Istruzioni applicative

 Fondo Nuove Competenze – Istruzioni applicative

A decorrere dal 4 novembre 2020, il datore di lavoro del settore privato può presentare istanza per beneficiare del contributo riconosciuto dal ‘Fondo Nuove Competenze’ nei limiti delle risorse stanziate, nell’ipotesi in cui sia stipulato un accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro che contempli lo svolgimento di un progetto formativo volto a (ri)qualificare i lavoratori sul piano professionale e ad agevolare i processi sia di transizione a nuovi modelli organizzativi e produttivi dell’impresa che di ricollocazione del lavoratore in altre realtà e contesti lavorativi.

Introduzione

In data 4 novembre 2020, l’ANPAL ha approvato l’Avviso pubblico volto a dare attuazione al ‘Fondo Nuove Competenze’ (FNC), istituito in data 19 maggio 2020 in forza dell’articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 al fine di:

  1. promuovere e agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano nel mercato del lavoro;
  2. dare la possibilità ai lavoratori di acquisire nuove o maggiori competenze professionali, perché sia in tal modo agevolato il processo di adattamento alle nuove condizioni del mercato del lavoro;
  3. sostenere l’impresa ad adeguarsi a modelli organizzativi e produttivi imprevisti e inediti, determinati dall’emergenza epidemiologica.

Con la registrazione presso la Corte dei Conti del D.I. 9 ottobre 2020, sono state introdotte le prime modalità d’applicazione del complesso dispositivo normativo, che il menzionato Avviso ha tradotto in procedure operative appunto solo a far tempo dal 4 novembre 2020.

Il citato articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prevede che, al fine di raggiungere i sopraddetti obiettivi, il datore di lavoro possa stipulare un accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disponendo che parte dell’orario di lavoro dei lavoratori coinvolti sia dedicato allo svolgimento di un progetto formativo, finanziato – limitatamente alla retribuzione e alla contribuzione obbligatoria spettanti ai lavoratori chiamati a parteciparvi – dal Fondo anzidetto, previo accoglimento di apposita istanza.

Il progetto formativo costituisce dunque parte integrante dell’accordo aziendale o territoriale; esso individua, oltre alle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e la relativa durata, gli obiettivi:

  • d’apprendimento in termini di competenze in relazione ai soggetti destinatari del progetto;
  • concordati con i soggetti erogatori dei servizi di formazione, deducendone gli oneri.

Elementi essenziali dell’accordo di rimodulazione dell’orario

Il citato articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e l’articolo 2 del D.I. 9 ottobre 2020 stabiliscono che, al fine di agevolare la realizzazione delle finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) nel corso degli anni 2020 e 2021, le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano stipulare un contratto collettivo di lavoro a livello aziendale o territoriale (CCL) al fine di rimodulare l’orario di lavoro alla luce delle mutate esigenze organizzative e produttive, favorendo al contempo la realizzazione di percorsi di (ri)qualificazione professionale dei lavoratori (o di ricollocazione degli stessi), destinando parte dell’orario di lavoro allo svolgimento di progetti formativi.

È previsto che gli oneri correlati alle ore di formazione – e composti sia dagli elementi della retribuzione altrimenti spettante durante il percorso formativo che dalla correlata contribuzione obbligatoria – siano posti a carico del ‘FNC’, costituito presso l’ANPAL, nel limite di 250 ore per ciascun lavoratore coinvolto.

Per effetto dell’articolo 3 del richiamato D.I. 9 ottobre 2020:

  1. il CCL, che deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2020, deve contemplare la realizzazione di un progetto formativo volto a sviluppare competenze professionali. Esso deve altresì individuare i lavoratori coinvolti e il numero di ore previste per lo svolgimento del progetto formativo, considerando il già menzionato limite massimo per ciascun lavoratore di 250 ore;
  2. il progetto formativo, che deve concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda di accesso al contributo, è definito in base al fabbisogno formativo rilevato dal datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze professionali per i propri lavoratori e determinato:
  • dall’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, prodotto o servizio,
  • dal processo di adeguamento vòlto a qualificare (o ri-qualificare) il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati anche, eventualmente, al fine di conseguire una qualificazione di livello EQF 3 o 4;
  1. il progetto formativo può altresì mirare ad un incremento della futura occupabilità del lavoratore, favorendone in tal modo l’eventuale processo di ricollocazione;
  2. nell’ipotesi in cui la formazione sia erogata dal datore di lavoro, deve esserne dimostrata l’effettiva capacità formativa e il possesso dei requisiti i) tecnici, ii) fisici e iii) professionali.

Progetto formativo

Come detto, mediante il progetto formativo per lo sviluppo delle competenze (articolo 5 del D.I. 9 ottobre 2020) sono individuati gli obiettivi di apprendimento e il soggetto erogatore del servizio formativo ed indicati gli oneri che la realizzazione del progetto comporta, le modalità di svolgimento del percorso formativo e la relativa durata (al proposito, si porta di nuovo in evidenza il fatto che il progetto deve aver inizio entro il 31 dicembre 2020 e può protrarsi anche nell’anno 2021).

In particolare, nel progetto formativo devono essere espressamente riportati:

  • le modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore;
  • il percorso individuale di apprendimento, modulato in base ad una valutazione iniziale;
  • le modalità di attestazione delle competenze acquisite in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante disposizioni in tema di definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali.

Il progetto formativo è presentato in sede di stipulazione del CCL unitamente al soggetto prescelto per l’erogazione del servizio di formazione.

Ha titolo ad offrire detto servizio:

  • un ente accreditato a livello nazionale e regionale;
  • un soggetto, anche privato, che per statuto o istituzionalmente ovvero sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari (anche regionali) svolga attività di formazione. Sono comprese in tale categoria: i) le università, sia statali che non statali, purché legalmente riconosciute, ii) gli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, iii) i centri per l’istruzione per adulti (CPIA), iv) gli Istituti Tecnici Superiori, v) i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma di reti di partenariato territoriali o settoriali.

Il ruolo di soggetto formatore può essere affidato al datore di lavoro istante a condizione che ciò sia espressamente previsto dal CCL.

Modalità di presentazione della domanda di finanziamento e fase istruttoria

Il contributo previsto dall’articolo 88, comma 1 del DL. 19 maggio 2020, n. 34 è riconosciuto al datore di lavoro privato che, come già evidenziato, abbia stipulato un apposito CCL di rimodulazione dell’orario di lavoro entro il 31 dicembre 2020.

La domanda, sottoscritta – anche digitalmente – dal legale rappresentante dell’impresa datrice di lavoro, è trasmessa per via telematica utilizzando l’apposito modulo per domanda:

  • singola (allegato 1a) ovvero
  • ove trattasi di un gruppo societario, per domanda cumulativa (allegato 1b).

La domanda può essere trasmessa per il tramite di uno specifico applicativo al momento non ancora operante e al quale il richiedente potrà accedere solo se in possesso d’identità SPID.

Sino a che detto applicativo non sarà in funzione, la domanda e i relativi allegati possono essere trasmessi mediante messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo, appositamente istituito: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.

La domanda può essere presentata anche dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori o dal Fondo paritetico interprofessionale (quando l’accesso al FNC sia effettuato per il tramite di un avviso su conto sistema del Fondo paritetico stesso).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

  1. CCL di rimodulazione dell’orario;
  2. il progetto formativo;
  3. elenco dei lavoratori coinvolti, utilizzando il modello di cui all’allegato 2 all’Avviso pubblico;
  4. eventuale delega del legale rappresentante, unitamente al documento d’identità del delegante.

Nell’ipotesi di domanda cumulativa, la documentazione di ogni singola impresa deve essere presentata dalla Società capogruppo.

L’ANPAL svolge la fase istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, verificando in particolare:

  • la sussistenza degli elementi essenziali stabiliti con riferimento al CCL e al progetto formativo ai sensi rispettivamente degli articoli 3 e 5 del D.I. 9 ottobre 2020. Per quanto concerne il progetto formativo, le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere un parere circa la congruità dello stesso;
  • il requisito della regolarità contributiva da parte dell’istante (DURC).

L’ANPAL può disporre l’integrazione della documentazione inviata, alla quale il soggetto istante è tenuto ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico.

L’eventuale rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentazione di una nuova domanda.

In sede di accoglimento della domanda, è indicato il contributo massimo erogabile.

Misura del finanziamento

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro – ivi inclusi i contributi di previdenza e assistenza obbligatoria – destinate alla frequenza del corso di formazione e dedotte, per ciascun lavoratore, nell’apposito CCL stipulato.

A tal fine, il progetto deve espressamente indicare gli elementi previsti dall’articolo 5 del D.I. 9 ottobre 2020 e più sopra già elencati.

In sede di richiesta per il saldo del finanziamento, il datore di lavoro è tenuto a rendere, secondo modalità ancora in via di definizione, i seguenti dati afferenti a ogni lavoratore coinvolto nel progetto formativo:

  • codice fiscale, data di nascita, cittadinanza e sesso;
  • codice ISTAT del luogo di residenza o del domicilio, ove differente;
  • titolo di studio;
  • condizione di mercato in ingresso e di vulnerabilità;
  • data d’inizio del progetto formativo e di conclusione dello stesso, evidenziando se esso è stato completato e con quale esito;
  • effettiva partecipazione al progetto.

Il finanziamento è erogato dall’INPS su richiesta dell’ANPAL:

  • la prima tranche nella misura del 70% del contributo erogabile;
  • la seconda tranche è erogata a saldo previa presentazione di un apposito modello di richiesta (allegato 3a o 3b). La richiesta deve essere presentata entro 40 giorni dalla conclusione del progetto formativo, allegando le attestazioni delle competenze acquisite dai lavoratori coinvolti (allegati 4 e 5 all’Avviso pubblico). Il saldo è in ogni caso subordinato allo svolgimento dell’attività di verifica circa la congruenza dei dati trasmessi.

Termini di realizzazione del progetto formativo

Il progetto formativo deve essere realizzato entro 90 giorni dall’approvazione della domanda. Il termine è elevato a 120 giorni nel caso in cui l’istanza sia presentata dal Fondo paritetico interprofessionale.

Trattamento dei dati personali – Informativa

Stando alle precisazioni contenute nell’Avviso pubblico, ANPAL effettuerà, in qualità di titolare del trattamento dei dati afferenti ai lavoratori coinvolti nel progetto formativo, il trattamento di tali dati:

  • unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
  • per le sole finalità stabilite dall’Avviso stesso nel rispetto dei principi di i) correttezza, ii) liceità, iii) trasparenza e iv) tutela della riservatezza e dei diritti.

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