Fisco: ipoteca illegittima senza preavviso
L’ipoteca del concessionario della riscossione è illegittima se non è preceduta dal relativo preavviso di ipoteca. Ciò è quanto hanno sancito dai giudici della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado Puglia con sentenza n.2293/2023 (sentenza visibile su www.studiolegalesances.it
I giudici pugliesi, infatti, sulla scia di precedenti pronunce della Suprema Corte, come ad esempio la sentenza n.19667/2014 della Cassazione Civile a SS.UU, sono ritornati sul punto statuendo che “Il Collegio non ha tuttavia rinvenuto, né nella documentazione prodotta in primo grado né in quella allegata al ricorso in appello, alcun atto con i requisiti previsti dal comma 2-bis dell’art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973. Il mancato assolvimento dell’onere di notificare il preavviso d’ipoteca, o la sua mancata prova, va sanzionato con la nullità dell’iscrizione ipotecaria, conformemente a condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. nn. 19667 e 19668 del 2014; Cass. n, 23875/2015; Cass. n. 13115/2016; Cass. n. 5577/2019) …”.
Nello specifico, l’oggetto del contenzioso riguardava l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, notificata al contribuente da Agenzia Riscossione sulla base di presunti crediti tributari. In sede di giudizio, il ricorrente premetteva di aver ricevuto una precedente e identica comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria che aveva tempestivamente impugnato innanzi ai giudici tributari senza tuttavia ricevere mai il preavviso di ipoteca. In primo grado, i giudici accoglievano le doglianze del contribuente con sentenza n.1468/2017.
Avverso tale sentenza di primo grado proponeva appello il concessionario, deducendo che la notifica della stessa iscrizione ipotecaria aveva comportato l’accensione di una nuova ipoteca sullo stesso immobile. Il contribuente si costituiva tuttavia in appello contestando le eccezioni del concessionario. I giudici pugliesi hanno rigettato l’appello della riscossione ribadendo l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria. Inoltre, i giudici nel rispetto di quanto stabilito dall’art 77 comma 2-bis del D.P.R.602/1973, hanno rilevato come ADER né in primo grado, né in grado d’appello avesse mai prodotto alcun atto che potesse rispettare i requisiti stabiliti dal predetto articolo, il quale prevede la necessità di notifica di un preavviso di ipoteca prima dell’iscrizione ipotecaria. Infatti, volendo ricordare il predetto articolo, esso stabilisce che “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.
Alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza, l’atto emesso nei confronti del contribuente è da ritenersi gravemente illegittimo se non è preceduto dal preavviso. In materia di ipoteca illegittima si segnala anche la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari n.515/3/18 (anche tale sentenza è visibile su www.studiolegalesances.it
Dott. Danilo Romano
Avv. Matteo Sances
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