Fisco invia pec da indirizzi “sconosciuti”: tributi cancellati
Continuano le pronunce riguardo alla validità o meno delle notifiche via pec di atti esattoriali provenienti dal Fisco, tra cui anche la recente sentenza n.4405/17/2024 depositata lo scorso 8 novembre dalla Corte Tributaria di Milano (sent. disponibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Il collegio lombardo, ha dichiarato illegittimi i tributi richiesti dal concessionario poiché quest’ultimo aveva notificato una cartella esattoriale attraverso un indirizzo PEC non presente in pubblici elenchi/registri come ad esempio Ipa e Inipec.
In particolare, la vicenda riguarda una società, la quale impugnava una cartella emessa dal concessionario della riscossione derivante da omesso versamento iva. La stessa, contestava l’indirizzo PEC di ADER proprio perché non era “ufficiale” (ad es. Ipa e Inipec) e dunque “sconosciuto”.
L’agente della riscossione, al contrario, replicava che la notifica via pec della cartella di pagamento risultava regolare poiché il sistema aveva generato la ricevuta di avvenuta consegna.
Ma i giudici milanesi, accogliendo il ricorso della società, ritenevano giuridicamente inesistente la notifica dell’atto esattoriale e sul punto dichiaravano che: “…il Collegio ritiene che detto indirizzo non sia valido e quindi la notifica non risulta eseguita. La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali, effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri, è inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria”.
Infine, concludevano: “Ne consegue che qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto, inequivocabilmente priva di effetti giuridici…”.
Quanto sopra descritto, ricorda un caso simile accaduto ad altra società avente sede in Puglia, difesa dall’Avv. Matteo Sances, la quale, per lo stesso motivo, impugnava un pignoramento di circa 800.000 euro.
Anche in quell’occasione, i giudici del Tribunale di Lecce sospendevano l’atto esattoriale poiché le cartelle sottostanti il pignoramento erano state inviate dal Fisco attraverso indirizzi PEC “sconosciuti” (si veda ordinanza del 19.07.2022 del Tribunale di Lecce su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Occorre chiarire, purtroppo, che nonostante le predette pronunce, la situazione attuale non tutela al meglio i contribuenti poiché recentemente la Suprema Corte ha ritenuto valide pec inviate da Agenzia delle Entrate Riscossione anche se partite da indirizzi non presenti nei pubblici registri (ad es. sentenza Cass n.6015/2023).
Tale posizione della Suprema Corte, tuttavia, non risulta del tutto condivisa tra i contribuenti e il motivo è ben spiegato proprio dai giudici milanesi nella predetta sentenza n.4405/2024 laddove dichiarano che “… in una situazione dove si evolvono continuamente frodi telematiche di ogni tipo e proliferano truffe di ogni genere, occorre avere l’assoluta certezza della genuinità del mittente”.
Dott. Danilo Romano