Fatture false: NO ALLA CONFISCA se manca il profitto
La Suprema Corte, con sentenza n. 26575 del 13 luglio 2021, ha accolto il ricorso di un imprenditore, imputato per reati fiscali, contro la decisione con cui, nel merito, era stata affermata la sua responsabilità penale e disposta la confisca per l’equivalente delle somme, dei valori e dei beni di cui era titolare o nella sua disponibilità, sino alla concorrenza del profitto del reato.
L’odierna riflessione, oggetto di numerose trattazioni – anche da parte del Centro Studi Giuridici Sances – in ambito penale-tributario, riguarda i rapporti che possono intercorrere tra società apparentemente diverse che, con il fine fraudolento, emettono fatture inesistenti per generare vantaggi fiscali illeciti.
Fatti. Nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e sull’IVA erano state inserite delle fatture relative a operazioni parzialmente inesistenti, fatture che riguardavano società solo apparentemente differenti in quanto amministratore comune ad entrambe era il medesimo imprenditore imputato. Un evidente, quest’ultimo, illecito tributario. Ciò che però l’imprenditore contestava dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, tra le varie doglianze, era un vizio di motivazione in merito alla confisca dell’equivalente presunto profitto realizzato con l’illecito tributario ut supra. Profitto che, in realtà, l’imprenditore non aveva mai realizzato.
L’aspetto rilevante che il ricorrente cercava convintamente di far emergere, riguardava il fatto che la Corte d’Appello non avesse valutato concretamente – come invece dimostrato in sede istruttoria dalla difesa della parte istante – l’assenza effettiva del danno erariale. Non essendoci un danno concreto, non poteva di conseguenza determinarsi profitto illecito da parte dell’imprenditore.
Il motivo di impugnazione è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte, i quali hanno ricordato che, ciò che rileva ai fini della valutazione dei reati tributari – ed in particolar modo in materia di confisca – non è tanto la condotta penalmente rilevante o il fatto che l’imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente ma che il profitto del reato confiscabile costituisca un concreto risparmio economico frutto degli importi evasi e sottratti alla loro destinazione fiscale. Dunque, con un chiaro e conseguente danno per le casse dello Stato, tale da giustificare un’azione di confisca.
L’evasione di un’imposta è sì conditio sine qua non del profitto illecito, vale a dire elemento oggettivo indispensabile del reato. Tuttavia, seppur necessaria, da sola non è sufficiente a giustificare un’azione di confisca, dovendo essere presente, come elemento soggettivo essenziale del reato, anche un concreto vantaggio derivante dall’azione illecita. Un esempio può essere il caso in cui ci fosse un credito IVA non spettante – maturato, come nel caso in esame, per dichiarazioni di fatture per operazioni inesistenti – ma, in concreto, mai utilizzato per evitare il pagamento di imposte dovute.
Tale aspetto, evidenziato in sentenza, rendeva manifestamente priva di fondamento la decisione sulla confisca e per questo motivo la decisione della Suprema Corte di accogliere il ricorso dell’imprenditore in merito al punto in questione.
Dott. Alberto Colucci
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